Cassazione Penale, Ordinanza n. 27547/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di tre imputati, confermando la condanna per i reati contestati ai capi a) e c) dell'imputazione e fissando la pena in anni tre di reclusione ed euro 1.600 di multa, sulla base di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due distinti atti. Il ricorso nell'interesse di uno degli imputati deduceva errore nella qualificazione giuridica del fatto, omesso vaglio delle condizioni che avrebbero potuto giustificare, ex art. 129 c.p.p., l'identificazione corretta degli imputati e i presupposti per il proscioglimento. Il ricorso degli altri due imputati riproponeva censure sostanzialmente sovrapponibili, aggiungendo il dedotto travisamento della prova per la mancata valorizzazione delle testimonianze richiamate in ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero incompatibili con il perimetro del ricorso avverso sentenza resa in concordato in appello, poiché attinenti a motivi rinunciati, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, osservando che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità al concordato intervenuto tra le parti: gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi alla pena, il giudice d'appello aveva escluso la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e aveva rideterminato la pena esattamente nella misura concordata. Poiché le censure dedotte non riguardavano la volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, ma investivano temi non proponibili in cassazione in quel contesto, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile senza formalità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, per la colpa connessa all'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è ricorribile in cassazione solo per doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione; non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o sulla pena se non illegalmente determinata.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza pronunciata in concordato in appello, quando il giudice abbia comunque escluso la sussistenza dei presupposti per prosciogliere.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti richiesti dalla legge processuale.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a censure sulla validità del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione; restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati.
- Non è deducibile come vizio di legittimità, contro una sentenza resa in concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga un effettivo contrasto con i presupposti legali della decisione.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena sono ammissibili in cassazione solo se la sanzione inflitta sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; se la pena coincide con quella concordata, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità evidente del ricorso legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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