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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16697/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li ha ritenuti responsabili di reati connessi alla cessione, acquisto e detenzione di stupefacenti. Cristian Spinelli deduce: 1) carenza di prove e vizio di motivazione rispetto al reato di acquisto e detenzione di 339 g di cocaina (capo 13), sostenendo che i contatti con Briam Perez Vazquez sarebbero riconducibili a semplice amicizia; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) mancata motivazione sull'aumento di pena per continuazione. Ilir Bimaj Hatillari deduce: 1) insussistenza del concorso nei capi 11, 12 e 13 (mero spettatore, contributo ininfluente, assenza di prova di aiuto concreto); 2) eventuale natura omissiva delle sue condotte, insufficiente a integrare il concorso (art. 110 c.p.); 3) riconoscimento dell'attenuante per minima partecipazione (art. 114 c.p.); 4) qualificazione del fatto di cui al capo 13 nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e li ha respinti. Quanto a Cristian Spinelli, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondate o non ammissibili le censure: ha confermato la valutazione dei giudici di merito che lo individuavano come finanziatore/organizzatore dell'acquisto dei 339 g di cocaina sulla base di elementi convergenti (telefonata captata al momento del rientro, conversazioni intercettate, frequente presenza dell'auto del corrispondente, modalità del viaggio e delle comunicazioni), ha ritenuto corretta la quantificazione degli aumenti per continuazione e motivata la negazione delle attenuanti generiche alla luce della reiterazione e dei quantitativi rilevanti. Quanto a Ilir Bimaj Hatillari, la Cassazione ha ritenuto fondate le valutazioni di merito che hanno attribuito al ricorrente contributi attivi e significativi: partecipazione alle cessioni (ricezione denaro, consegna droga e resto), collaborazione nella realizzazione dell'incavo per occultare la droga e presenza costante con il principale, elementi tali da escludere la minima partecipazione e la lieve entità. In sintesi: condanne confermate e ricorsi respinti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    Norma sanzionatoria relativa all'acquisto e alla detenzione di sostanze stupefacenti; nella sentenza è stata applicata alla detenzione/acquisto dei 339 grammi di cocaina, e la Corte ha ritenuto che la consapevolezza circa l'entità della partita escluda l'applicabilità della fattispecie attenuata.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma sanzionatoria relativa alla cessione di stupefacenti; è stata applicata per i capi di imputazione riferiti a cessioni (capo 11, 12, 14, 15) e la Corte ha ritenuto provati i contributi posti in essere dai ricorrenti.

  • codice penale, art. 110

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ribadisce che il contributo rilevante può essere anche di natura 'agevolatrice' e non necessariamente causale, ossia comportamenti che rendono il reato più facile o meno incerto sono idonei a integrare il concorso.

  • codice penale, art. 114

    Prevede l'attenuante per la minima partecipazione; la Corte chiarisce che tale attenuante è applicabile solo quando il contributo del reo sia del tutto marginale e trascurabile rispetto all'economia del reato, condizione non verificatasi nel caso di specie.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma procedurale richiamata nel ricorso (in relazione alla valutazione degli elementi probatori); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva delle intercettazioni, dei filmati e degli elementi di contesto operata dai giudici di merito.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha qualificato alcune censure come diverse da quelle consentite o prive di specificità, con conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza o inammissibilità.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, "Pizzone")

    Sentenza delle Sezioni Unite richiamata in tema di calcolo degli aumenti per continuazione e motivazione; i ricorrenti l'avevano invocata per criticare la motivazione sull'aumento per continuazione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la determinazione dell'aumento nel caso concreto.

Massime di principio

  • La responsabilità per reati connessi a stupefacenti può essere fondata su elementi indiziari convergenti (intercettazioni, videoregistrazioni, movimenti rilevati da GPS, chiamate telefoniche) anche in assenza di prova diretta che ogni singolo atto sia compiuto personalmente dal ricorrente.
  • Ai fini del concorso di persone (art. 110 c.p.), non è necessaria una efficacia causale diretta del contributo: è sufficiente un apporto 'agevolatore' che renda più probabile o più agevole la commissione del reato.
  • L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è di applicazione molto restrittiva: richiede che il contributo dell'imputato sia del tutto marginale e trascurabile rispetto all'economia del reato; la mera minore efficacia rispetto ad altri coautori non è sufficiente.
  • La qualificazione del fatto come di 'lieve entità' (nel settore degli stupefacenti) è preclusa quando l'imputato era consapevole dell'entità quantitativa rilevante della partita di droga; la mera limitata attività materiale non basta se sussiste consapevolezza e ruolo operativo.
  • Le deduzioni difensive che prospettano una diversa valutazione del materiale probatorio (es. che i contatti fossero solo di amicizia) devono confrontarsi direttamente con l'insieme degli elementi valorizzati dal giudice di merito: richieste di diversa valutazione non configurano automaticamente vizio di motivazione.
  • Gli aumenti di pena per continuazione richiedono motivazione, ma non sono illegittimi se sono proporzionati alla gravità dei fatti, alla pluralità degli episodi e alla personalità negativa dell'imputato; la Corte verifica la congruità, non la mera formalità.

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