Cassazione Penale, Sentenza n. 23587/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna per tentata rapina aggravata. Deduce: 1) violazione di legge per non aver dato corso alla richiesta di trattazione orale in appello, sostenendo che il decreto di citazione non conteneva indicazioni sulla disciplina emergenziale (art. 23-bis dl. 137/2020) e che la richiesta di trattazione orale doveva essere ritenuta ammissibile; 2) mancata motivazione quanto all'entità della diminuzione della pena detentiva per il reato tentato, deducendo disparità tra la riduzione della pena detentiva (solo un terzo) e quella pecuniaria (metà).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. In ordine al primo motivo ha ritenuto che alla data dell'udienza (16/03/2022) fosse vigente la disciplina emergenziale (art. 23-bis dl. 137/2020, prorogata dall'art.16 dl. 228/2021) che imponeva la richiesta di trattazione orale entro quindici giorni liberi prima dell'udienza, richiesta non stata formulata; l'assenza di indicazioni nel decreto di citazione non determina la nullità dell'atto, per il carattere tassativo della relativa nullità (art. 177 c.p.p.) e deve ritenersi ininfluente la mancata conoscenza della norma (art. 5 c.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la differenziata diminuzione per la pena detentiva e pecuniaria nel delitto tentato e sufficiente la motivazione resa, considerata la pena complessiva prossima al minimo edittale e le circostanze del caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021 n. 228 (conv. con l. 25/02/2022 n. 15)
Ha prorogato fino al 31/12/2022 la disciplina emergenziale sullo svolgimento del processo penale introdotta dall'art. 23-bis dl. 137/2020; quindi alla data dell'udienza era vigente la normativa che regolamentava le modalità di richiesta della trattazione orale.
art. 23-bis, dl. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. con l. 18/12/2020 n. 176)
Ha disciplinato modalità eccezionali per lo svolgimento del processo penale durante l'emergenza pandemica, prevedendo, tra l'altro, termini e modalità per la richiesta di trattazione orale (es. presentazione entro quindici giorni liberi prima dell'udienza).
art. 177 cod. proc. pen.
La nullità del decreto di citazione per mancanza di indicazioni formali è di carattere tassativo; l'omissione dell'indicazione relativa alla normativa emergenziale non comporta automaticamente la nullità dell'atto se non rientra nelle ipotesi tassative previste.
art. 5 cod. pen.
Principio generale secondo cui l'ignoranza della legge non scusa; applicato anche in materia processuale per ritenere ininfluente la mancata conoscenza della proroga normativa da parte del ricorrente.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice può applicare diminuzioni differenziate per la pena detentiva e pecuniaria nel delitto tentato, purché motivi adeguatamente la scelta; la motivazione può essere sintetica quando la pena complessiva resta nei pressi del minimo edittale.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale sul processo penale (art. 23-bis dl. 137/2020 e proroghe) si applica se vigente alla data dell'udienza: l'inosservanza delle forme previste per esercitare diritti (es. richiesta di trattazione orale entro i termini) può comportare la decadenza dell'istanza.
- L'assenza di richiamo normativo nel decreto di citazione non determina automaticamente la nullità dell'atto salvo che la normativa individui espressamente tale nullità come effetto della omissione (tassatività dell'art. 177 c.p.p.).
- La mancata conoscenza di una norma processuale da parte della difesa non vale a giustificare l'omissione di adempimenti richiesti dalla legge (applicazione analogica del principio di cui all'art. 5 c.p.).
- Nel delitto tentato il giudice può applicare diminuzioni differenti per la pena detentiva e per la pena pecuniaria: è ammessa una motivazione anche sintetica quando la pena complessiva sia congrua e non discosti significativamente dalla misura minima edittale.
- Per impugnazioni manifestamente infondate la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) commisurate al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Quando si contesta la quantificazione della pena, è necessario formulare censure specifiche e circostanziate: censure generiche sulla insufficiente motivazione rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate se la motivazione di massima rende comprensibile l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
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