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Ordinanza

Ordinanza n. 681/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale di merito - contingente ordinario - volontari in ferma prefissata delle Forze armate (art. 1, comma 1, lett a), punto (2)(a) del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024, pubblicata in data 12 novembre 2025, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente non è presente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di allievi finanzieri, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria finale di merito relativa al contingente ordinario dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi finanzieri. Ha dedotto la lesione della propria posizione derivante dalla mancata inclusione in graduatoria. La domanda cautelare si fonda sul fatto che una precedente sentenza della stessa Sezione aveva annullato i provvedimenti con cui l’Amministrazione lo aveva dichiarato non idoneo al reclutamento e che egli aveva superato tutte le prove concorsuali. Nel giudizio non si sono costituiti il Comando Generale della Guardia di Finanza e gli altri soggetti indicati nell’epigrafe.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo rilevante che la precedente sentenza della Sezione avesse annullato la dichiarazione di non idoneità e che il ricorrente avesse superato tutte le prove del concorso. Poiché la graduatoria del 12 novembre 2025 non comprendeva il suo nominativo, il Collegio ha disposto l’ammissione con riserva al prosieguo della procedura e, in particolare, la partecipazione al corso di formazione. La trattazione del merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda cautelare accolta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando una precedente pronuncia giurisdizionale abbia annullato il provvedimento di non idoneità di un candidato e risulti che il candidato abbia superato le prove concorsuali, la mancata inclusione del suo nominativo nella graduatoria finale può giustificare, in sede cautelare, l’ammissione con riserva al prosieguo della procedura e al corso di formazione.
  • L’ammissione cautelare con riserva consente la prosecuzione della procedura concorsuale senza anticipare la definitiva decisione sulla legittimità della graduatoria, che resta demandata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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