Sentenza n. 1241/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con rimpatrio nel Comune di Roma e divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Catanzaro ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 159/2011, deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre contestato l’insussistenza dei presupposti della misura e il difetto di motivazione. Il provvedimento traeva origine da un controllo di polizia effettuato mentre il ricorrente si trovava in vacanza a Catanzaro Lido, a bordo di un’autovettura con altro soggetto gravato da precedenti di polizia. L’Amministrazione aveva valorizzato la presenza in un’area ritenuta sensibile per lo spaccio, i precedenti del ricorrente per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e l’assenza di residenza, interessi lavorativi o altri motivi leciti per permanere nel Comune.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto giustificata la deroga per le esigenze di celerità connaturate alla natura preventiva del foglio di via, diretto a prevenire probabili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ha comunque applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, rilevando che il ricorrente si era limitato a denunciare l’omissione senza indicare quali elementi fattuali o valutativi avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sul contenuto finale. Quanto ai presupposti sostanziali, il Collegio ha affermato che il foglio di via ha natura preventiva e cautelare e non richiede né la prova della commissione di reati né un previo accertamento della responsabilità penale, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi anche su elementi indiziari e sospetti. Devono tuttavia concorrere l’inquadramento del soggetto in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011, la pericolosità per la sicurezza pubblica e la sua presenza fuori dal luogo di residenza. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto adeguatamente valorizzati, in modo logico e complessivo, il controllo in un’area sensibile, la compagnia di un soggetto con precedenti e i precedenti del ricorrente per fatti concernenti lo spaccio di stupefacenti. Tali elementi sono stati considerati idonei a sostenere il giudizio prognostico di pericolosità e non sono stati smentiti da elementi oggettivi contrari.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 159/2011
le persone indicate nell’art. 1 devono essere “pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza”
Il foglio di via obbligatorio è una misura preventiva e cautelare adottabile nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie dell’art. 1, pericolosi per la sicurezza pubblica e presenti fuori dal luogo di residenza; non richiede la prova della commissione di un reato o l’accertamento della responsabilità penale.
art. 1 d.lgs. 159/2011
“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”; “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”; “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [...] dediti alla commissione di reati” lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica
Il destinatario deve essere riconducibile a una delle categorie soggettive previste dalla norma. La dedizione alla commissione di reati va ricostruita sulla base di elementi di fatto, anche considerando il vissuto criminale e l’omogeneità delle condotte.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando le esigenze di celerità, intrinseche alla natura preventiva del foglio di via e alla finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, giustificano la deroga.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”
Il privato che deduce l’omessa comunicazione di avvio deve anzitutto indicare o allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento. Solo dopo tale allegazione grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non sarebbe comunque mutato.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è una misura amministrativa preventiva e cautelare; per la sua adozione non occorrono la prova della commissione di un reato né l’accertamento della responsabilità penale, essendo sufficienti specifici elementi, anche indiziari, dai quali emerga una significativa probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
- L’adozione del foglio di via obbligatorio richiede la concorrente sussistenza dell’appartenenza del destinatario a una delle categorie soggettive previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011, della pericolosità per la sicurezza pubblica e della presenza del soggetto fuori dal luogo di residenza.
- Il giudizio di pericolosità posto a fondamento del foglio di via deve considerare sia il profilo soggettivo della dedizione del destinatario alla commissione di reati, desumibile dal suo vissuto e dall’omogeneità delle condotte, sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva dei reati o fatti considerati rispetto ai beni protetti dalla legge.
- Per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il privato non può limitarsi a denunciare l’omissione, ma deve indicare gli elementi fattuali o valutativi che avrebbe introdotto nel procedimento; soltanto dopo tale allegazione l’Amministrazione è tenuta a dimostrare che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Le esigenze di celerità connaturate alla funzione preventiva del foglio di via possono giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, quando siano adeguatamente correlate alla necessità di prevenire ulteriori turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
- La motivazione del foglio di via è adeguata quando espone e valuta complessivamente elementi concreti, quali la presenza in un’area sensibile, i contatti con soggetti gravati da precedenti e i precedenti del destinatario, purché tali elementi sostengano logicamente il giudizio prognostico di pericolosità.
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