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Sentenza

Sentenza n. 937/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2985 del 2025: del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino prot. P-TO/L/Q/2025/101013 del 15/09/2025, comunicato in pari data, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore del Sig. SHOEIR AMGAD SAAD IBRAHIM MOHAMED; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota di avvio del procedimento di revoca del nulla osta prot. P-TO/L/Q/2025/101013 del 18/08/2025; quanto al ricorso n. 3029 del 2025: - del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino del 15/09/2025, Codice Pratica P-TO/L/Q/2025/101013, comunicato al ricorrente in pari data, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato per “Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998)”; - del preavviso di avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino in data 18/08/2025, notificato in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202503029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente, nonché preavviso di avvio del procedimento di revoca

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società datrice di lavoro e il cittadino egiziano impugnavano l'archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino sul presupposto della mancata trasmissione, nei termini di legge, del contratto firmato digitalmente. Deducevano la violazione degli articoli 3, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e omessa motivazione. Sostenevano di essere in possesso del contratto di soggiorno e di poterlo depositare in caso di riapertura dell'istruttoria. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto sussistente la documentazione richiesta e non imputabile al lavoratore la mancata trasmissione tempestiva del contratto.

La decisione

I due ricorsi, previamente riuniti per connessione, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo l'accoglimento delle domande cautelari, la Prefettura ha riaperto il procedimento, acquisito la documentazione necessaria e perfezionato la procedura: le parti hanno sottoscritto il contratto di soggiorno e il lavoratore è stato convocato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per gli adempimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno. Il perfezionamento del procedimento ha eliminato l'interesse attuale alla decisione di merito sull'archiviazione. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dei ritardi dell'interessato nell'avvio del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento di archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento di archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6 l. 241/1990

    La violazione è stata dedotta con riferimento all'istruttoria e agli adempimenti del responsabile del procedimento, senza decisione di merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto è stata dedotta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La riapertura del procedimento amministrativo e il suo successivo perfezionamento, con acquisizione della documentazione richiesta e conseguimento dell'utilità sostanziale perseguita dal privato, determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito sull'atto originariamente impugnato.
  • Quando, a seguito di una misura cautelare, l'amministrazione riedita il procedimento e definisce favorevolmente la posizione sostanziale dell'interessato, il ricorso avverso il precedente atto lesivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché deciso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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