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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34486/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza sostenendo che per i reati contestati (artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, c.p.) non opera la procedibilità a querela della persona offesa ma la procedibilità d'ufficio; quindi la remissione di querela (anche se tacita) e la sua accettazione non possono determinare l'estinzione del reato. Ha censurato l'erronea applicazione delle norme penali e procedurali richiamate (in particolare artt. 120, comma 1, 404 e 405 c.p., e disposizioni del c.p.p.)

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Pur rilevando che il Procuratore ha proposto il ricorso dopo l'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114 (che ha modificato l'art. 593, comma 2, c.p.p. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare alcune sentenze di proscioglimento), la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati (tra cui gli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, e 405, comma 2, c.p.) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica. In sostanza la declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo esame

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.

    La fattispecie qui contestata (comma 2) è stata ritenuta procedibile d'ufficio; quindi la remissione di querela non estingue né impedisce l'azione penale

  • art. 405 c.p.

    Analogamente all'art. 404, il comma 2 è stato considerato procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante la remissione di querela per l'estinzione del reato

  • art. 50, comma 2 c.p.p.

    Stabilisce che per le fattispecie procedibili d'ufficio si procede d'ufficio, confermando l'irrilevanza della querela per tali reati

  • art. 593, comma 2 c.p.p.

    modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114

    La modifica normativa ha escluso la legittimazione del pubblico ministero ad appellare determinate sentenze di proscioglimento (art. 550, commi 1 e 2 c.p.p.), condizionando la possibilità di ricorso per cassazione immediato del P.M.; ciò incide sulla qualificazione del ricorso come "per saltum"

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    modifica art. 593, comma 2 c.p.p.

    Ha limitato la facoltà del pubblico ministero di impugnare certe sentenze di proscioglimento, con effetti sulla ammissibilità di ricorsi straordinari o "per saltum" presentati dopo la sua entrata in vigore

  • art. 606, comma 2 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione per motivi di violazione di legge contro sentenze pronunciate da organi giurisdizionali; la Corte ha ritenuto in questa sede la rilevanza di tale norma rispetto alla dedotta violazione di legge

  • art. 569, comma 4 c.p.p.

    Regola il meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello in caso di cassazione per vizi istruttori; la Corte ha osservato l'inoperatività di tale meccanismo nel caso di ricorso "per saltum" non qualificabile a causa della modifica normativa

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Richiamato nel provvedimento di annullamento parziale, nella parte relativa alla concorso di persone o alle imputazioni aggregate

Massime di principio

  • Se un reato è espressamente procedibile d'ufficio, la remissione di querela da parte della persona offesa (anche se accettata dall'imputato) non determina l'estinzione del reato né può impedire l'esercizio dell'azione penale da parte dell'ufficio
  • Le condizioni di procedibilità (es. querela) sono deroghe all'obbligatorietà dell'azione penale e vanno interpretate restrittivamente: non si ammette estensione o analogia per renderle operative oltre quanto stabilito dalla legge
  • Prima di proporre impugnazioni è essenziale verificare la normativa vigente al momento del deposito dell'impugnazione: modifiche legislative (es. legge n.114/2024) possono incidere sulla legittimazione del pubblico ministero ad appellare e sull'ammissibilità di ricorsi "per saltum"
  • Quando il ricorso del pubblico ministero è ammissibile e fondato circa la qualificazione della procedibilità, la Corte può annullare la sentenza limitatamente ai capi interessati e disporre il rinvio per nuovo giudizio; talora è previsto il rimando a diverso giudice per garantire imparzialità
  • In ipotesi di contrasto tra decisioni di merito e disciplina sulla procedibilità, l'organo giudicante di legittimità valuta sia la natura del reato (d'ufficio vs a querela) sia la tempestività e legittimazione dell'impugnazione, con possibile annullamento parziale e rinvio per nuovo esame

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