Cassazione Penale, Sentenza n. 45789/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, ha ripristinato il sequestro preventivo di euro 2.000.000,00 in relazione al capo C (bancarotta fraudolenta per distrazione). L'imputato ha articolato quattro motivi: (1) vizio per violazione del divieto di "ne bis in idem" per precedente sentenza di non luogo a procedere per appropriazione indebita (prescrizione); (2) carenza di fumus e di motivazione sulla sussistenza del reato e sulla determinazione dell'entità della distrazione nonostante versamenti effettuati (800.000 e 400.000 euro); (3) mancata prova del periculum in mora e carenza motivazionale circa il rischio di dispersione dei beni; (4) difetto di proporzionalità, adeguatezza e idoneità del sequestro rispetto all'effettiva entità della presunta distrazione e violazione dell'art. 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul "ne bis in idem": il fatto contestato nel nuovo procedimento (bancarotta distrattiva inserita in un contesto prefalimentare e accompagnata dalla dichiarazione di fallimento) è storicamente diverso dalla mera appropriazione già definita per prescrizione, poiché la sopravvenuta dichiarazione di fallimento modifica il profilo empirico del fatto (connotandolo con la messa in pericolo delle ragioni creditorie). Il secondo e quarto motivo sono stati considerati inammissibili o generici in quanto miravano a rimettere in discussione la valutazione probatoria e la motivazione del decreto di sequestro, non censurabili nella sede di legittimità se non per specifiche violazioni di legge; il Tribunale aveva comunque affrontato e respinto la rilevanza dei versamenti. Il terzo motivo (periculum in mora) è stato giudicato infondato: la motivazione del Tribunale circa la consistenza patrimoniale, la volatilità del denaro e il comportamento dell'indagato (reiterato ricorso a schemi illeciti e utilizzo di interposizioni) è risultata adeguata a dimostrare il rischio concreto di dispersione e la necessità del sequestro preventivo funzionale alla confisca. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma del ripristino del sequestro dei €2.000.000,00.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Richiamato per la competenza del giudice di appello (Tribunale in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 c.p.p.) nel riesame del provvedimento cautelare
art. 649 c.p.p.
Norma sul divieto di 'ne bis in idem'. La Corte ha interpretato la medesimezza del fatto in senso storico-naturalistico; ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento integri un elemento fattuale suscettibile di rendere diverso il fatto rispetto alla precedente vicenda processuale
art. 323 c.p.p.
Richiamato nella contestazione iniziale relativa alla corretta disciplina procedurale applicabile al provvedimento impugnato
art. 669 c.p.p.
Richiamato nella discussione sul conflitto di giudicati e sugli effetti del giudicato; la Corte ha distinto i casi di conflitto pratico di giudicati da quello oggetto del ricorso
art. 646 c.p.
Norma sull'appropriazione indebita; la sentenza precedente di non luogo a procedere riguardava questo reato e la Corte ha confrontato la fattispecie per verificare la identità o diversità del fatto storico
art. 321 c.p.p.
Norma sulla misura del sequestro e sui presupposti (fumus commissi delicti, periculum in mora). La Corte ha valutato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza di tali presupposti
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato in tema di motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che l'onere motivazionale sul periculum fosse assolto
art. 325, comma 1, c.p.p.
Norma che limita il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali alle violazioni di legge; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili alcune doglianze dirette solo a rivalutazione probatoria o a mera insufficienza logica della motivazione
art. 52 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dalla difesa in tema di proporzionalità delle restrizioni ai diritti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nel disporre il sequestro
Massime di principio
- Il criterio di identità del "fatto" ai fini del divieto di ne bis in idem è storico-naturalistico: occorre valutare la corrispondenza della stessa vicenda empirica (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona). La sopravvenuta sentenza di fallimento può modificare il profilo fattuale e giustificare un nuovo procedimento (es. appropriazione -> bancarotta distrattiva) ove il fatto concreto risulti differente
- Nei ricorsi avverso provvedimenti di sequestro preventivo la Corte di Cassazione ammette la censura solo per violazione di legge o per vizi radicali della motivazione; contestazioni che implichino semplice riconsiderazione delle valutazioni probatorie o critiche sulla logica del giudizio sono spesso inammissibili
- Per il sequestro preventivo funzionale alla confisca il giudice deve motivare sia il fumus che il periculum in mora; il periculum può desumersi dalla composizione e dall'entità del patrimonio, dalla natura 'volatile' del denaro e dal comportamento dell'indagato (reiterazione di condotte, uso di interposizioni, trasferimenti verso terzi/società)
- La prova di versamenti o rimborsi riportati dalla difesa non esclude automaticamente la sussistenza di distrazione o di pericolo di dispersione: occorre che tali elementi siano concretamente e specificamente valorizzati e collegati alla scrutinata vicenda; in sede di legittimità è vietata la rinnovazione probatoria
- Le esigenze di proporzionalità e adeguatezza richiedono una motivazione che contempli l'entità del profitto contestato, la reale consistenza patrimoniale e la misura meno afflittiva possibile; se il giudice motivi in modo coerente questi aspetti, il sequestro può essere confermato
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