Sentenza del 13/05/2021 n. 2486 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso per ottemperanza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il ricorso per ottemperanza inammissibile per mancato deposito della documentazione probatoria relativa alle notifiche richieste dalla normativa. È stata ritenuta insufficiente la mera produzione della copia della sentenza; l'assenza degli atti comprovanti la notificazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per ottemperanza chiedeva l'esecuzione di una sentenza ma il ricorrente non ha depositato in giudizio gli atti comprovanti la notificazione della sentenza stessa né gli atti relativi alla notificazione della messa in mora dell'Amministrazione. Tale documentazione è, ai sensi degli artt. 69 co. 4 e 70 co. 3 d.lgs. n. 546/1992, presupposto necessario per verificare il termine di proponibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 69 co. 4
Il deposito degli atti comprovanti la notificazione è requisito essenziale per il ricorso; serve a verificare la correttezza e la tempestività dell'azione di ottemperanza e la relativa proponibilità nel termine previsto
d.lgs. n. 546/1992, art. 70 co. 3
Analogo obbligo probatorio concernente la notificazione della messa in mora all'Amministrazione: la prova della messa in mora è necessaria e la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza
Massime di principio
- Per il ricorso per ottemperanza il ricorrente ha l'onere di depositare la prova della notificazione della sentenza e della messa in mora: senza tali atti il ricorso è normalmente inammissibile
- La mera produzione della copia della sentenza non sostituisce gli atti che attestano la notificazione e la messa in mora; il giudice richiede documenti idonei a verificare le date e la tempestività
- La finalità della regola è verificare il rispetto dei termini di proponibilità del ricorso: pertanto è essenziale indicare e dimostrare le date effettive di notifica
- In casi analoghi, il privato deve allegare documenti come ricevute di raccomandata, avvisi di ricevimento, copie della PEC con data e ricevuta di avvenuta consegna, o attestazioni di notifica a mezzo ufficiale, nonché protocolli di ricezione dell'Amministrazione
- L'omissione di tali prove è normalmente insanabile e può portare alla dichiarazione di inammissibilità; dunque è prudente predisporre e depositare tutta la documentazione probatoria già al momento del ricorso
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