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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05968/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità ispettiva aveva irrogato sanzioni per violazioni in materia di assunzione e regolarità del lavoro nei confronti di alcuni lavoratori indicati nel verbale ispettivo. La destinataria dell'ingiunzione, soccombente in primo e secondo grado nell'opposizione, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 116 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito valore eccessivo o addirittura di prova legale alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e al verbale di accertamento, trascurando le prove raccolte in giudizio; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981 per omessa indicazione nell'ordinanza dei criteri di calcolo delle sanzioni; con il quarto, sempre in relazione all'art. 11 l. n. 689/1981, ha lamentato il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. quanto alla determinazione del periodo di lavoro irregolare riferito a una lavoratrice indicata nel provvedimento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello si è attenuta ai principi sulla prova nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione: il verbale ispettivo fa piena prova solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante e per le dichiarazioni rese, mentre le valutazioni del verbalizzante restano liberamente apprezzabili; inoltre, il giudice di merito aveva valutato complessivamente il materiale istruttorio, spiegando le ragioni della maggiore attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: il terzo per violazione degli oneri di specificità e localizzazione degli atti ex artt. 366, comma 2, n. 6, e 369, comma 4, n. 4, c.p.c., poiché il ricorso non trascriveva né produceva l'ordinanza-ingiunzione contestata; il quarto perché riproponeva una censura sulla valutazione della prova non ammissibile in cassazione. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova il valore legale che non ha, o viceversa, non quando si contesti semplicemente il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice altera il riparto dell'onere della prova; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 11 della legge 689 del 1981

    La censura sui criteri di determinazione della sanzione richiede la puntuale deduzione e la disponibilità processuale del provvedimento sanzionatorio e degli atti necessari a verificarne il contenuto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazioni di legge, ma non può essere usato per contestare soltanto la valutazione delle prove o l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La deduzione di nullità processuali o di errori di diritto processuale non consente di convertire in vizio processuale una critica al merito della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è comunque precluso, nel caso esaminato, dalla disciplina della doppia conforme e, in ogni caso, non può essere invocato per riesaminare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di motivazione nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 366, comma 2, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.

  • art. 369, comma 4, n. 4 c.p.c.

    È necessario depositare gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, o comunque renderli immediatamente reperibili nel fascicolo di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il verbale ispettivo fa piena prova soltanto dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni delle parti; non si estende invece alle valutazioni, agli apprezzamenti e ai fatti appresi da terzi.
  • La dichiarazione resa dal datore di lavoro in sede ispettiva su fatti a sé sfavorevoli non ha, di regola, efficacia di confessione stragiudiziale vincolante nel successivo giudizio, ma costituisce elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.
  • La scelta tra prove contrastanti e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come violazione di legge, salvo che il giudice abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto o abbia invertito l'onere della prova.
  • Per dedurre in cassazione il vizio relativo a sanzioni amministrative o al contenuto di un'ordinanza-ingiunzione è necessario riportare e localizzare puntualmente l'atto impugnato e gli elementi documentali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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