Cassazione Civile, Ordinanza n. 05968/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità ispettiva aveva irrogato sanzioni per violazioni in materia di assunzione e regolarità del lavoro nei confronti di alcuni lavoratori indicati nel verbale ispettivo. La destinataria dell'ingiunzione, soccombente in primo e secondo grado nell'opposizione, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 116 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito valore eccessivo o addirittura di prova legale alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e al verbale di accertamento, trascurando le prove raccolte in giudizio; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981 per omessa indicazione nell'ordinanza dei criteri di calcolo delle sanzioni; con il quarto, sempre in relazione all'art. 11 l. n. 689/1981, ha lamentato il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. quanto alla determinazione del periodo di lavoro irregolare riferito a una lavoratrice indicata nel provvedimento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello si è attenuta ai principi sulla prova nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione: il verbale ispettivo fa piena prova solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante e per le dichiarazioni rese, mentre le valutazioni del verbalizzante restano liberamente apprezzabili; inoltre, il giudice di merito aveva valutato complessivamente il materiale istruttorio, spiegando le ragioni della maggiore attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: il terzo per violazione degli oneri di specificità e localizzazione degli atti ex artt. 366, comma 2, n. 6, e 369, comma 4, n. 4, c.p.c., poiché il ricorso non trascriveva né produceva l'ordinanza-ingiunzione contestata; il quarto perché riproponeva una censura sulla valutazione della prova non ammissibile in cassazione. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova il valore legale che non ha, o viceversa, non quando si contesti semplicemente il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione è ravvisabile solo se il giudice altera il riparto dell'onere della prova; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 11 della legge 689 del 1981
La censura sui criteri di determinazione della sanzione richiede la puntuale deduzione e la disponibilità processuale del provvedimento sanzionatorio e degli atti necessari a verificarne il contenuto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro per denunciare violazioni di legge, ma non può essere usato per contestare soltanto la valutazione delle prove o l'apprezzamento del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità processuali o di errori di diritto processuale non consente di convertire in vizio processuale una critica al merito della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è comunque precluso, nel caso esaminato, dalla disciplina della doppia conforme e, in ogni caso, non può essere invocato per riesaminare il merito della valutazione probatoria.
art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di motivazione nei limiti indicati dalla norma.
art. 366, comma 2, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.
art. 369, comma 4, n. 4 c.p.c.
È necessario depositare gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, o comunque renderli immediatamente reperibili nel fascicolo di legittimità.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il verbale ispettivo fa piena prova soltanto dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni delle parti; non si estende invece alle valutazioni, agli apprezzamenti e ai fatti appresi da terzi.
- La dichiarazione resa dal datore di lavoro in sede ispettiva su fatti a sé sfavorevoli non ha, di regola, efficacia di confessione stragiudiziale vincolante nel successivo giudizio, ma costituisce elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.
- La scelta tra prove contrastanti e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come violazione di legge, salvo che il giudice abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto o abbia invertito l'onere della prova.
- Per dedurre in cassazione il vizio relativo a sanzioni amministrative o al contenuto di un'ordinanza-ingiunzione è necessario riportare e localizzare puntualmente l'atto impugnato e gli elementi documentali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
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