Cassazione Penale, Sentenza n. 46337/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per presunta errata individuazione della normativa quoad poenam: sostiene che, essendo il decreto di rinvio del 22/06/2018 e configurandosi il 416-bis come reato permanente, dovevano applicarsi i limiti edittali aumentati dalla legge 27/05/2015 n.69, e contesta altresì la determinazione della pena. Alvaro Paolo ha dedotto vizi di motivazione sull'uso delle intercettazioni e sul valore della partecipazione al 'summit di Bovalino' del 3/4/2010 (contesta che la presenza costituisca indicatore decisivo di appartenenza e che emergano compiti associativi), nonché sulla presunta disponibilità di armi imputata alla locale di Sinopoli. Marvelli Giuseppe ha impugnato il riconoscimento della qualità di promotore/dirigente, la ritenuta disponibilità di armi, il diniego delle attenuanti generiche, e ha sollevato profili relativi all'assorbimento/continuazione con una precedente condanna per favoreggiamento (art. 390 c.p.) e alla mancata declaratoria di continuazione tra reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi (quello del Procuratore Generale e quelli di Alvaro e Marvelli). Sul punto quoad poenam la Corte ha confermato il principio secondo cui, quando la contestazione abbraccia un arco temporale nel quale è intervenuta una modifica peggiorativa della disciplina sanzionatoria, è onere dell'accusa dimostrare che la partecipazione si sia protratta oltre la data della modifica legislativa; i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che le evidenze probatorie per Alvaro si fermano al 2014 e per Marvelli al 2010, escludendo l'applicazione della normativa peggiorativa. Quanto al merito, sono stati ritenuti fondati gli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni e riscontri) che supportano la partecipazione di Alvaro (con esclusione del ruolo direttivo in appello, pena ridotta ad anni 9) e la qualità direttiva di Marvelli (pena rideterminata a 15 anni in appello), e la valutazione delle intercettazioni e dei collaboratori è stata ritenuta logica e non travisata. Sono stati inoltre respinti i rilievi in ordine alla disponibilità di armi e alle attenuanti; la questione relativa al giudicato per l'art. 390 c.p. è stata considerata inammissibile come mezzo per ottenere 'revoca' della sentenza passata in giudicato (esistono rimedi specifici: revisione o incidente di esecuzione). Condanne e statuizioni di merito sono state dunque confermate nella loro sostanza; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
È reato con elementi di partecipazione e, separatamente, promozione/dirigenza; la partecipazione non è mero status ma richiede messa a disposizione concreta e stabile dell'individuo per il sodalizio; l'affiliazione rituale è indizio importante ma non autosufficiente
legge 27 maggio 2015, n. 69 (modifiche al regime sanzionatorio del 416-bis)
Ha innalzato i limiti edittali; quando la contestazione comprende il periodo di entrata in vigore della legge peggiorativa, l'accusa deve provare che la partecipazione è perdurata oltre tale data per poter applicare il nuovo regime
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La commisurazione della pena è attività di discrezionalità guidata del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizio di motivazione o travisamento del fatto
art. 192 cod. proc. pen. (corroborazioni e requisiti degli indizi)
Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono riscontri esterni univoci e individualizzanti; le intercettazioni vanno valutate con il criterio del libero convincimento motivato e, se indiziarie, devono avere gravità, precisione e concordanza
art. 390 cod. pen. (favoreggiamento)
La clausola di esclusione prevista non consente al giudice di cognizione di 'revocare' un giudicato; eventuali conflitti tra giudicati richiedono strumenti specifici (revisione, incidente di esecuzione)
Sez. I, n. 14823 del 28/02/2020 (giurisprudenza della Cassazione)
Principio applicato: in presenza di modifica peggiorativa della disciplina penale, l'accusa deve dimostrare la prosecuzione della condotta oltre la modifica; non è lecito imporre all'imputato l'onere di provare il recesso
Sez. U, sent. 'Modaffari' (Sezioni Unite 2021) e sent. 'Mannino' (Sez. U 2005)
Chiarimenti sulla prova della partecipazione: l'affiliazione rituale è indicatore rilevante ma non sufficiente; va valutata insieme ad altri indicatori logici che dimostrino la messa a disposizione effettiva e la stabilità dell'inserimento nel sodalizio
Massime di principio
- Se la contestazione di associazione mafiosa copre un arco temporale che include l'entrata in vigore di norme peggiorative, spetta all'accusa provare che la partecipazione si è protratta dopo la modifica per applicare la nuova cornice sanzionatoria
- La prova della partecipazione a 416-bis può fondarsi su una pluralità di indicatori (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, facta condudentia); la cerimonia di affiliazione è un indizio rilevante ma non automaticamente decisivo senza ulteriori riscontri che attestino la messa a disposizione
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori sono valutabili come prova diretta o indiziaria; se indiziarie devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e richiedere riscontri univoci e individualizzanti
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità guidata del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali o travisamento probatorio
- Un giudicato penale definitivo non può essere 'revocato' in un altro giudizio ordinario: per conflitti tra sentenze definitive occorrono i rimedi previsti dall'ordinamento (revisione, incidente di esecuzione, art. 630, 669, 671 c.p.p.)
- In appello il giudice può richiamare e condividere la motivazione di primo grado purché dia adeguata e autonoma risposta alle censure; la mera ripetizione è però corretta quando accompagnata da argomentazione che spiega il rifiuto delle censure
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