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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46337/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per presunta errata individuazione della normativa quoad poenam: sostiene che, essendo il decreto di rinvio del 22/06/2018 e configurandosi il 416-bis come reato permanente, dovevano applicarsi i limiti edittali aumentati dalla legge 27/05/2015 n.69, e contesta altresì la determinazione della pena. Alvaro Paolo ha dedotto vizi di motivazione sull'uso delle intercettazioni e sul valore della partecipazione al 'summit di Bovalino' del 3/4/2010 (contesta che la presenza costituisca indicatore decisivo di appartenenza e che emergano compiti associativi), nonché sulla presunta disponibilità di armi imputata alla locale di Sinopoli. Marvelli Giuseppe ha impugnato il riconoscimento della qualità di promotore/dirigente, la ritenuta disponibilità di armi, il diniego delle attenuanti generiche, e ha sollevato profili relativi all'assorbimento/continuazione con una precedente condanna per favoreggiamento (art. 390 c.p.) e alla mancata declaratoria di continuazione tra reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi (quello del Procuratore Generale e quelli di Alvaro e Marvelli). Sul punto quoad poenam la Corte ha confermato il principio secondo cui, quando la contestazione abbraccia un arco temporale nel quale è intervenuta una modifica peggiorativa della disciplina sanzionatoria, è onere dell'accusa dimostrare che la partecipazione si sia protratta oltre la data della modifica legislativa; i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che le evidenze probatorie per Alvaro si fermano al 2014 e per Marvelli al 2010, escludendo l'applicazione della normativa peggiorativa. Quanto al merito, sono stati ritenuti fondati gli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni e riscontri) che supportano la partecipazione di Alvaro (con esclusione del ruolo direttivo in appello, pena ridotta ad anni 9) e la qualità direttiva di Marvelli (pena rideterminata a 15 anni in appello), e la valutazione delle intercettazioni e dei collaboratori è stata ritenuta logica e non travisata. Sono stati inoltre respinti i rilievi in ordine alla disponibilità di armi e alle attenuanti; la questione relativa al giudicato per l'art. 390 c.p. è stata considerata inammissibile come mezzo per ottenere 'revoca' della sentenza passata in giudicato (esistono rimedi specifici: revisione o incidente di esecuzione). Condanne e statuizioni di merito sono state dunque confermate nella loro sostanza; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    È reato con elementi di partecipazione e, separatamente, promozione/dirigenza; la partecipazione non è mero status ma richiede messa a disposizione concreta e stabile dell'individuo per il sodalizio; l'affiliazione rituale è indizio importante ma non autosufficiente

  • legge 27 maggio 2015, n. 69 (modifiche al regime sanzionatorio del 416-bis)

    Ha innalzato i limiti edittali; quando la contestazione comprende il periodo di entrata in vigore della legge peggiorativa, l'accusa deve provare che la partecipazione è perdurata oltre tale data per poter applicare il nuovo regime

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La commisurazione della pena è attività di discrezionalità guidata del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizio di motivazione o travisamento del fatto

  • art. 192 cod. proc. pen. (corroborazioni e requisiti degli indizi)

    Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono riscontri esterni univoci e individualizzanti; le intercettazioni vanno valutate con il criterio del libero convincimento motivato e, se indiziarie, devono avere gravità, precisione e concordanza

  • art. 390 cod. pen. (favoreggiamento)

    La clausola di esclusione prevista non consente al giudice di cognizione di 'revocare' un giudicato; eventuali conflitti tra giudicati richiedono strumenti specifici (revisione, incidente di esecuzione)

  • Sez. I, n. 14823 del 28/02/2020 (giurisprudenza della Cassazione)

    Principio applicato: in presenza di modifica peggiorativa della disciplina penale, l'accusa deve dimostrare la prosecuzione della condotta oltre la modifica; non è lecito imporre all'imputato l'onere di provare il recesso

  • Sez. U, sent. 'Modaffari' (Sezioni Unite 2021) e sent. 'Mannino' (Sez. U 2005)

    Chiarimenti sulla prova della partecipazione: l'affiliazione rituale è indicatore rilevante ma non sufficiente; va valutata insieme ad altri indicatori logici che dimostrino la messa a disposizione effettiva e la stabilità dell'inserimento nel sodalizio

Massime di principio

  • Se la contestazione di associazione mafiosa copre un arco temporale che include l'entrata in vigore di norme peggiorative, spetta all'accusa provare che la partecipazione si è protratta dopo la modifica per applicare la nuova cornice sanzionatoria
  • La prova della partecipazione a 416-bis può fondarsi su una pluralità di indicatori (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, facta condudentia); la cerimonia di affiliazione è un indizio rilevante ma non automaticamente decisivo senza ulteriori riscontri che attestino la messa a disposizione
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori sono valutabili come prova diretta o indiziaria; se indiziarie devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e richiedere riscontri univoci e individualizzanti
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità guidata del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali o travisamento probatorio
  • Un giudicato penale definitivo non può essere 'revocato' in un altro giudizio ordinario: per conflitti tra sentenze definitive occorrono i rimedi previsti dall'ordinamento (revisione, incidente di esecuzione, art. 630, 669, 671 c.p.p.)
  • In appello il giudice può richiamare e condividere la motivazione di primo grado purché dia adeguata e autonoma risposta alle censure; la mera ripetizione è però corretta quando accompagnata da argomentazione che spiega il rifiuto delle censure

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