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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46119/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto l'espunzione e la restituzione al Pubblico Ministero di "tutte le conversazioni" intercorse tra l'avv. Pasquale Morra e l'imputato Salvatore Generali e altri, con ordine di distruzione anche delle bobine e di cancellazione delle trascrizioni nella perizia. Il ricorrente deduceva abnormità del provvedimento per più profili: mancata precisazione delle conversazioni da espungere, errata individuazione della qualità di difensore/interlocutore (le intercettazioni riguardavano in realtà conversazioni tra l'avv. Morra e Giuseppe Buonocore, soggetto intercettato e non assistito da Morra), assenza del contraddittorio, e illegittima delega al Pubblico Ministero dell'individuazione e della distruzione dei materiali (violazione della competenza attribuita al giudice ai sensi delle norme sul processo penale)

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le intercettazioni non rientravano nel divieto di utilizzazione previsto dall'art. 103, comma 5 c.p.p., poiché non erano comunicazioni pertinenti all'esercizio dell'attività professionale del difensore nei confronti di un suo assistito. Ha inoltre qualificato l'ordinanza come abnorme per più motivi: mancata indicazione puntuale delle conversazioni da espungere (onere improprio al PM), violazione della competenza del giudice a disporre la distruzione dei materiali intercettati, e adozione del provvedimento in assenza di contraddittorio. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati disposti in trasmissione secondo quanto indicato dalla Corte

Norme richiamate

  • art. 103, comma 5, codice di procedura penale

    Il divieto di captazione/intercettazione riguarda le conversazioni o comunicazioni dei difensori e quelle intercorrenti con i loro assistiti solo se le comunicazioni sono pertinenti all'attività professionale svolta (anche se il mandato non è formalizzato). Non si estende a qualsiasi conversazione svolta nel domicilio/ufficio del difensore che non abbia contenuto inerente all'esercizio della professione

  • art. 271, comma 2, codice di procedura penale

    La violazione del divieto di cui all'art. 103, comma 5 determina l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di captazione solo quando le conversazioni risultino pertinenti all'attività professionale del difensore; la Corte ricorda che è il giudice che dichiara l'inutilizzabilità a dover disporre della distruzione della documentazione

  • art. 271, comma 3, codice di procedura penale

    Richiamato nel ricorso in relazione alla competenza: la Corte sottolinea che la competenza a individuare e disporre la distruzione delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili spetta al giudice e non può essere delegata al Pubblico Ministero

  • art. 200, comma 1, codice di procedura penale

    Riferimento alla definizione delle qualità professionali di cui alle tutele: la Corte interpreta che la protezione decorrente dalle norme sulle comunicazioni dei difensori si applica in relazione a fatti conosciuti per ragione della professione

Massime di principio

  • Il divieto di intercettare e di utilizzare conversazioni tra difensore e assistito opera solo se le conversazioni sono pertinenti all'esercizio dell'attività professionale; conversazioni del difensore non attinenti alla professione possono essere utilizzate.
  • Il giudice che dichiara l'inutilizzabilità delle intercettazioni è anche l'unico competente a disporne la distruzione; non è possibile delegare tale compito al Pubblico Ministero o ad altro giudice/fase.
  • Il provvedimento che ordina l'espunzione o la distruzione deve individuare con precisione le conversazioni/elementi da eliminare: ordini generici che impongono al PM di identificare e cancellare senza specifiche sono viziati e possono essere annullati per abnormità.
  • Deve essere assicurato il contraddittorio prima di ordinare la restituzione o distruzione di atti o trascrizioni, specie se la questione è complessa o nebulosa; l'assenza di confronto tra le parti rende il provvedimento vulnerabile.
  • Se le intercettazioni riguardano conversazioni tra un avvocato e terze persone (non sue assistite) o riguardano la nomina del difensore da parte di terzi, occorre valutare caso per caso la pertinenza con l'attività professionale per stabilire l'inutilizzabilità.

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