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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34582/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Isernia in relazione a un fatto di omicidio stradale commesso a Bagnoli del Trigno il 2 ottobre 2023. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida: la sospensione era stata fissata in anni tre e ridotta ad anni due ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. La difesa ha sostenuto che la motivazione fosse solo apparente, perché basata su formule generiche come "gravità del fatto" e "modalità della condotta", senza una effettiva applicazione dei criteri dell'art. 218 cod. strada per la determinazione della durata della sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza impugnata aveva effettivamente spiegato le ragioni della scelta sanzionatoria: il giudice di merito aveva preferito la sospensione della patente alla revoca, ma aveva anche motivato la durata elevata richiamando la gravità dell'evento e le modalità della condotta, lette alla luce della descrizione dell'incidente, in cui emergeva una velocità di 90 km/h a fronte del limite di 50 km/h e una manovra pericolosa in condizioni di piena visibilità. La Corte ha ribadito che la graduazione della sanzione accessoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che l'obbligo di motivazione è assolto quando si dia conto dell'impiego dei criteri di legge. Poiché il ricorrente non si era confrontato con l'intero contenuto della motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento; la Corte considera il ricorso avverso tale pronuncia nei limiti della contestazione sulla sanzione accessoria.

  • art. 589-bis, comma 1, c.p.

    È il reato oggetto dell'accordo e della sentenza impugnata: omicidio stradale.

  • art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Prevede la riduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso considerato; la Corte prende atto della sua applicazione alla durata della sospensione.

  • art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare"

    Stabilisce i criteri da usare per determinare la durata della sospensione della patente; la motivazione è sufficiente se dà conto dell'uso di tali parametri.

  • art. 222 cod. strada

    La Corte afferma che la motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria è adeguata se il giudice indica di aver applicato i criteri dell'art. 218, comma 2.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni accessorie alla circolazione stradale, la determinazione della durata della sospensione della patente è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto dei criteri legali relativi a danno, gravità della violazione e pericolo della futura circolazione.
  • La motivazione sulla sospensione della patente non è apparente quando il riferimento sintetico alla gravità del fatto e alle modalità della condotta sia collegato alla concreta dinamica del sinistro e ai profili di violazione del codice della strada emergenti dagli atti.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare isolatamente espressioni motivazionali, se la sentenza impugnata contiene una valutazione complessiva coerente; la censura deve confrontarsi con l'intero percorso argomentativo della decisione.
  • La graduazione della sanzione amministrativa accessoria segue criteri analoghi a quelli della pena: il giudice deve esplicitare gli elementi fattuali valorizzati, ma non è tenuto a una motivazione analitica o matematica se la scelta è logicamente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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