Cassazione Civile, Sentenza n. 15676/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n.1474/2009 relativo alla TARSU per l'anno 2008 (importo euro 12.912,00) per un lido balneare. La ricorrente denunciava: difetto di motivazione; violazione di legge chiedendo l'applicazione dell'art. 77 d.lgs. n.507/1993 (tassazione a giorni per occupazioni inferiori a 183 giorni) e il calcolo dell'imposta a giorni; riconoscimento dell'abbattimento del 50% per superficie scoperta; disapplicazione della delibera comunale del 13/3/2008 per presunta illegittimità (violazioni di legge, irrazionalità, e disparità di trattamento); richiamava altresì altre disposizioni e vizî di motivazione relativi ad atti presupposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 77 d.lgs. 507/1993 indicando che tale norma si applica alle occupazioni temporanee e non al concessionario stabile del demanio (lo stabilimento balneare è titolare di una concessione pluriennale e quindi detiene stabilmente l'area). Ha altresì affermato che il giudice tributario può disapplicare d'ufficio delibere comunali illegittime, ma nel caso di specie la delibera comunale contestata non risultava illegittima: la norma di proroga (art.1, comma 184, L. 296/2006) va intesa come proroga del regime tributario e non come immobilizzazione delle tariffe comunali. Quanto alla riduzione del 50% per aree scoperte, la Corte ha osservato che la disciplina invocata era stata abrogata da successiva norma (d.l. 328/1997 conv. L. 410/1997) e quindi non applicabile. I profili di presunta carenza motivazionale sono risultati non autosufficienti o irrilevanti perché la decisione di merito è conforme al diritto. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 2.000,00 più oneri) e possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dall'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 65, 66, 67, 68, 77
L'art. 77 (tassazione a giorni per occupazioni temporanee inferiori a 183 giorni) si applica ai soggetti che hanno una disponibilita' temporanea e non ai concessionari demaniali con detenzione stabile tramite concessione pluriennale. L'art. 68 individua stabilmente gli stabilimenti balneari tra le categorie da regolamentare; l'art.66 (riduzioni per attività stagionali) era stato poi abrogato per effetto di successiva normativa richiamata.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7 comma 5; artt. 36, 61
Regole sul sindacato del giudice tributario e limiti del controllo: il giudice tributario puo' disapplicare delibere comunali illegittime; profili processuali relativi alla formazione della decisione e al sindacato in cassazione (autosufficienza del ricorso, difetto di motivazione).
Costituzione, art. 53; art. 111
Richiamate in relazione ai principi di tassazione e al diritto di difesa/processo equo; la Corte ha ritenuto che, pur lamentandosi lacune motivazionali, la decisione di merito era comprensibile e conforme al diritto.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 162 e 184
La Corte interpreta il comma 184 non come congelamento delle tariffe comunali, ma come proroga del regime tributario vigente (alternativa tra preesistente tributo e quello neo-introdotto), quindi non come impedimento all'esercizio dei poteri regolamentari comunali, inclusa la determinazione delle tariffe.
d.l. n. 328 del 1997, conv. L. n. 410 del 1997, art. 6 (effetti)
Ha prodotto l'abrogazione dell'art.66, comma 1, del d.lgs. n.507/1993, rendendo non piu' vigenti le riduzioni invocate dalla ricorrente (es. 50% per aree scoperte) che fondavano la loro legittimazione su quella disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione sul versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di determinate condizioni; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- L'art. 77 d.lgs. 507/1993 (tassazione a giornate) si applica solo a occupazioni 'temporanee' e non ai concessionari demaniali che detengono stabilmente l'area tramite concessione pluriennale: in presenza di concessione stabile la tassazione per l'anno si calcola normalmente, non 'a giorni'.
- Il giudice tributario ha il potere/dovere di disapplicare d'ufficio delibere comunali illegittime quando siano poste a fondamento di atti impositivi, salvo il limite del giudicato amministrativo che abbia già dichiarato la legittimità della delibera.
- Le norme che prorogano un regime tributario (es. art.1, comma 184 L. 296/2006) vanno interpretate come proroga del sistema o del regime e non necessariamente come congelamento delle singole tariffe comunali; va verificata la portata testuale e il contesto normativo.
- Riduzioni o agevolazioni tariffarie previste da delibere comunali possono cessare di avere fondamento se la norma statale cui si riferivano viene abrogata: verificare sempre l'efficacia e la vigenza della norma di riferimento.
- In cassazione il vizio di motivazione deve essere autosufficiente e specifico: non sono ritenute fondate doglianze generiche o che non riportano il contenuto degli atti o dei documenti invocati; inoltre, se il giudice di merito ha adottato la soluzione giuridicamente corretta, l'assenza di una motivazione estesa puo' risultare irrilevante.
- Questioni processuali e di spese: la parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese e al versamento di contributi aggiuntivi; il controricorso inammissibile non aumenta automaticamente il rimborso per onorari della parte resistente.
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