Cassazione Penale, Sentenza n. 30593/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per: (1) violazione del divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) relativamente al capo S) — avrebbe già riportato condanna definitiva per la stessa truffa del 30/04/2013 a Cesena; (2) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (contestata su più capi, tra cui il capo T) e richieste di valutare la tardività della querela per il capo T)); (3) irregolarità della querela per il capo Q) per mancanza di procura speciale (art. 333 e art. 337 c.p.p.); (4) errata applicazione dell'art. 99 c.p. in tema di recidiva (disomogeneità delle recidive contestate e mancato riconoscimento della recidiva semplice).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il fatto contestato al capo S) è identico a quello per cui Sabattini era già stato condannato definitivamente davanti al Tribunale di Forlì (stessa data, stessa condotta, stesso assegno falso) e pertanto la condanna sul capo S) viola l'art. 649 c.p.p.; la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al capo S) e la porzione di pena riconducibile a quel capo (mesi 1 di reclusione e euro 30 di multa) viene eliminata. I restanti motivi sono dichiarati inammissibili: le censure sull'aggravante ex art. 61 n.7 sono valutazioni di merito insindacabili in Cassazione; le eccezioni sulla tardività o irregolarità delle querele (capo T e Q) e sulle recidive non erano state dedotte in appello e pertanto sono precluse in sede di legittimità. Il ricorso è quindi in parte accolto (capo S) e in parte inammissibile.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato per il divieto di bis in idem: la Cassazione ha ritenuto che il nuovo giudizio riguardava un fatto identico a quello già definito con sentenza definitiva (identità valutata sulla triade condotta-evento-nesso causale e circostanze di tempo/luogo/persona), quindi la nuova condanna viola l'art. 649 e va annullata senza rinvio per il capo interessato
art. 61, n. 7 cod. pen.
Aggravante contestata dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dell'aggravante è questione di merito adeguatamente motivata dai giudici di appello e non sindacabile in Cassazione in assenza di vizi di legge o di motivazione illogica manifesta
art. 333 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla querela proposta da un delegato della persona offesa: la Cassazione ha ritenuto che l'irregolarità (mancata procura speciale) non era stata dedotta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in sede di legittimità
art. 337 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a termini e modalità di proposizione della querela: la Corte ha ricordato che questioni che richiedono accertamenti di fatto (es. tardività della querela) devono essere sollevate nei gradi precedenti e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione
art. 99 cod. pen.
Richiamato in tema di recidiva: la Corte ha rilevato che le censure relative alla recidiva non erano state devolute al giudice d'appello, per cui la materia è preclusa alla Cassazione; la verifica della corretta qualificazione della recidiva è questione che richiede devoluzione e accertamenti di merito
art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
Riferimento ai principi costituzionali/eurounitari sul divieto di doppio processo/duplicazione della condanna: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che interpreta l'identità del fatto secondo la corrispondenza storico-naturalistica e la triade condotta-evento-nesso causale
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem va valutato confrontando il precedente giudicato e il nuovo capo di imputazione secondo la triade condotta-evento-nesso causale e le circostanze di tempo, luogo e persona; se sussiste identità del fatto la nuova condanna viola l'art. 649 c.p.p. e deve essere annullata
- Le impugnazioni dirette a contestare l'applicazione di circostanze aggravanti (es. art. 61 n.7) costituiscono, di regola, valutazioni di fatto/merito: sono sindacabili in Cassazione solo se si dimostrano errori di diritto, mancanze o motivazione illogica manifesta
- Eccezioni relative alla tardività o all'irregolarità della querela (o alla mancata procura speciale per chi denuncia/querela) devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito: se non dedotte in appello sono precluse in sede di legittimità
- Questioni concernenti la qualificazione e computo della recidiva richiedono che il vizio sia devoluto all'appello; in mancanza, la Cassazione non può procedere a valutazioni di merito su fatti non esaminati dal giudice d'appello
- La Cassazione annulla senza rinvio quando accerta la nullità o la violazione del divieto di doppia condanna per il capo specifico e l'eliminazione della relativa porzione di pena non richiede rinvio; per le altre censure precluse o meramente di fatto il ricorso si dichiara inammissibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →