Cassazione Civile, Ordinanza n. 25731/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario fondo intercluso)
La controversia
Una società proprietaria di un terreno ritenuto intercluso aveva chiesto al tribunale la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile e pedonale su un fondo confinante, con determinazione dell’indennità. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello, in riforma parziale, aveva valorizzato il piano di sviluppo dell’area interessata e soprattutto una determina dirigenziale comunale sopravvenuta nelle more del giudizio, prodotta dall’appellante in comparsa conclusionale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1051 c.c., sostenendo che il percorso della servitù era stato individuato sulla base di un assetto futuro e incerto dei luoghi, anziché sullo stato attuale di fatto e di diritto dei fondi; 2) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., perché la corte territoriale aveva fondato la decisione su un documento tardivamente prodotto in comparsa conclusionale, dopo la rimessione della causa in decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che la produzione di nuovi documenti in appello è soggetta alle condizioni dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e comunque è preclusa dopo la rimessione della causa in decisione; pertanto la determina comunale prodotta in comparsa conclusionale non avrebbe potuto essere utilizzata. Ha inoltre ribadito che la scelta del tracciato della servitù coattiva deve avvenire con valutazione concreta dei luoghi esistenti al momento della decisione e non su elementi astratti o su sviluppi futuri e incerti. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione non richiede la contestualità materiale della sottoscrizione rispetto alla redazione dell’atto; è sufficiente che sia congiunta al ricorso e conferita nei limiti temporali rilevanti.
art. 365 c.p.c.
La specialità della procura per cassazione va coordinata con l’art. 83 c.p.c. e non comporta un formalismo sulla contestualità della firma.
art. 1051 c.c.
La determinazione del percorso della servitù coattiva deve essere compiuta sulla base di una valutazione concreta dello stato dei fondi al momento della decisione, scegliendo la soluzione più equa con il minor aggravio per il fondo servente e il più vantaggioso accesso per il fondo dominante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 345, comma 3, c.p.c.
In appello la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile oppure se sono indispensabili; la produzione deve avvenire nei termini e non è consentita dopo la rimessione della causa in decisione.
L. n. 69 del 2009
La novella ha modificato il regime delle nuove prove/documenti in appello, rendendolo più restrittivo.
d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
È richiamato nel documento comunale sopravvenuto relativo alla procedura VAS, ma non è oggetto di autonoma decisione della Corte.
direttiva 2001/42/CE
È menzionata nel provvedimento amministrativo sopravvenuto prodotto in appello.
Massime di principio
- La specialità della procura per il ricorso per cassazione non implica che la sottoscrizione debba essere contestuale alla redazione dell’atto, purché la procura sia congiunta al ricorso e temporalmente collocata nei limiti consentiti.
- Nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è consentita solo entro i limiti rigorosi dell’art. 345, comma 3, c.p.c.; una volta che la causa sia stata rimessa in decisione, la produzione in comparsa conclusionale è preclusa.
- La costituzione della servitù coattiva di passaggio richiede una valutazione concreta e attuale dei luoghi, al fine di scegliere il tracciato che realizzi il miglior equilibrio tra il minor aggravio del fondo servente e il più comodo accesso del fondo dominante; non possono essere decisive soluzioni future e incerte.
- La scelta del percorso della servitù non può fondarsi su elementi astratti o su progetti non ancora attuati, ma deve essere motivata in relazione allo stato dei fondi esistente al momento della decisione.
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