Ordinanza n. 69/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore della Provincia di Udine, cat. A.12726/IMM – prot. n. 26/2026 – “rig. rinnovo sogg.”, emesso in data 07.04.2026 e comunicato al ricorrente in pari data, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa lavoro ex ‘sanatoria Bellanova’; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi il provvedimento di trasferimento e trattenimento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo (GO) e il giudizio di convalida del trattenimento, se e per quanto occorra e nei limiti della competenza del Giudice Amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa lavoro ex sanatoria Bellanova, connesso al trasferimento e trattenimento presso un CPR
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Udine che ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre contestato, nei limiti della giurisdizione amministrativa, gli atti connessi relativi al trasferimento e al trattenimento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo e il giudizio di convalida del trattenimento. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure, ma dà atto che il TAR aveva già chiesto all’Amministrazione di prendere posizione sulle doglianze e sull’idoneità della documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di una diversa e favorevole valutazione dell’istanza.
La decisione
Il TAR, dopo avere già sospeso provvisoriamente l’efficacia del diniego per mantenere integra la situazione giuridica in attesa degli approfondimenti, rileva che l’Amministrazione non ha dato riscontro alle richieste istruttorie contenute nella precedente ordinanza cautelare. Rinnova quindi gli incombenti istruttori, ordinando al Ministero dell’Interno di depositare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione sintetica corredata dalla documentazione di supporto, con specifica presa di posizione sulle censure e sulla documentazione prodotta dal ricorrente. Accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa l’udienza pubblica di merito al 21 ottobre 2026 e rinvia al definitivo ogni decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare. L’ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non adempie agli approfondimenti istruttori ordinati dal giudice cautelare e necessari per valutare le censure e la documentazione del ricorrente, il giudice può rinnovare gli incombenti istruttori assegnando un nuovo termine per il deposito di una relazione e dei documenti di supporto.
- In presenza dell’esigenza di preservare la situazione giuridica del ricorrente durante lo svolgimento degli approfondimenti istruttori, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato in sede cautelare, senza anticipare la decisione sul merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell’atto impugnato non comportano la definizione della controversia, che deve essere esaminata nel merito all’udienza successivamente fissata.
Come è indicizzato
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