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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30451/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore ha introdotto davanti al Tribunale di Velletri un ricorso ex art. 414 c.p.c. chiedendo la condanna del proprio ex datore di lavoro e di alcuni soggetti ritenuti responsabili in solido al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale di Velletri ha declinato la competenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Nocera, sul presupposto che il luogo indicato dal lavoratore come sede di svolgimento della prestazione, cioè un parcheggio/deposito di terzi in Pomezia, non integrasse una dipendenza aziendale del datore ai sensi dell'art. 413 c.p.c. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c., comma 2, e dell'art. 38, comma 4, c.p.c., nonché vizi motivazionali, sostenendo che quel luogo costituiva la dipendenza aziendale rilevante perché lì sarebbe sorto il rapporto, vi sarebbe stato sottoscritto il contratto, vi sarebbero stati depositati i camion aziendali e lì avrebbero avuto inizio e fine le mansioni di trasporto. Le controparti hanno resistito al regolamento; il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento e per la competenza del Tribunale di Velletri.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Velletri nella parte in cui aveva declinato la competenza e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che il parcheggio/deposito di terzi, nel quale erano collocati i mezzi strumentali all'attività di trasporto e dal quale la prestazione prendeva avvio e termine, rientrasse nella nozione ampia di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. Il processo dovrà quindi proseguire davanti al giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.; le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma processuale di introduzione del ricorso nel rito del lavoro, utilizzata per promuovere la domanda di differenze retributive.

  • art. 413 c.p.c.

    la nozione di dipendenza aziendale va intesa in senso ampio, in coerenza con la ratio di radicare il foro del lavoro nel luogo più vicino alla prestazione lavorativa e alla raccolta delle prove.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato quale parametro per la disciplina dell'eccezione e della decisione sulla competenza territoriale.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione al luogo di instaurazione del rapporto, ma la Corte ha assorbito ogni ulteriore questione su tale profilo.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio motivazionale nella valutazione dei fatti allegati.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente con riferimento alle contestazioni sul luogo di svolgimento del rapporto e sulla prova dei fatti dedotti.

  • art. 360 c.p.c.

    indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 42 c.p.c.

    base del regolamento necessario di competenza proposto contro l'ordinanza declinatoria.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la costituzione/resistenza delle parti nel regolamento di competenza.

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato per il termine di riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale del giudice del lavoro, la nozione di "dipendenza aziendale" ex art. 413 c.p.c. va interpretata in senso ampio e funzionale, senza coincidere necessariamente con l'unità produttiva di altre discipline.
  • È sufficiente che il datore di lavoro abbia dislocato, anche in un'area di terzi, un nucleo sia pure minimo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa, perché quel luogo possa integrare una dipendenza aziendale rilevante ai fini del foro del lavoro.
  • Il luogo in cui il lavoratore inizia e conclude stabilmente la prestazione, ovvero dove sono collocati i mezzi strumentali all'attività e si realizza l'organizzazione minima del lavoro, può radicare la competenza territoriale del foro speciale del lavoro.
  • Nell'individuazione della competenza ex art. 413 c.p.c. rileva la ratio di favorire un processo più celere e vicino alla sede della prestazione e alle fonti di prova, privilegiando una lettura teleologica della nozione di dipendenza aziendale.
  • Il titolo giuridico in base al quale il datore utilizza l'area non è decisivo; può costituire dipendenza aziendale anche un luogo non di proprietà del datore, purché vi sia un concreto inserimento di mezzi e organizzazione aziendale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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