Cassazione Penale, Sentenza n. 7576/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di archiviazione. La parte offesa censura vizi procedurali relativi all'adozione del provvedimento di archiviazione: mancata trasmissione degli atti, carenze nell'istruttoria e mancata valutazione delle istanze presentate dalla persona offesa. La ricorrente invoca inoltre i rimedi introdotti dalla Legge 3/2017 ritenendo che questi possano essere applicati al caso in esame
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile/respinto e ha confermato il decreto di archiviazione. La Corte ha ritenuto che i rimedi introdotti dalla Legge 3/2017 non potessero essere fatti valere rispetto al provvedimento emesso anteriormente, e ha verificato l'assenza dei presupposti per l'annullamento del decreto per i vizi dedotti dalla parte offesa (in particolare è stata richiamata l'irricevibilità dell'impugnazione quando mancava il titolo o le condizioni di proponibilità e non è stata dimostrata una rilevante lesione procedurale)
Norme richiamate
Legge 3/2017
menzionata nell'estratto come "Legge C3/2077" (testo illeggibile ma riconducibile alla Legge 3/2017)
La Corte ha ritenuto che i rimedi processuali introdotti da tale legge non potessero essere applicati retroattivamente al decreto di archiviazione emesso anteriormente
art. 410-bis c.p.p. (menzione frammentaria nell'estratto)
apparsa come "art. 410-b's" nel testo fornito (frammentaria e illeggibile)
Richiamato in relazione alle condizioni di impugnabilità e alle modalità di proposizione di rimedi avverso provvedimenti sull'archiviazione; la Corte ha valutato che le condizioni formali per l'impugnazione non risultavano rispettate
Massime di principio
- La proposizione di impugnazioni contro decreti di archiviazione è soggetta a condizioni di proponibilità e termini specifici: l'assenza del titolo o di condizioni formali può rendere il ricorso inammissibile
- I rimedi processuali introdotti da una legge successiva non operano retroattivamente sui provvedimenti adottati anteriormente, salvo espressa previsione normativa
- La mera contestazione di vizi procedurali non è sufficiente ad ottenere l'annullamento di un decreto di archiviazione: è necessario dimostrare che il vizio abbia effettivamente inciso sulla decisione
- La mancata trasmissione di atti o carenze istruttorie rilevano solo se idonee a compromettere l'esito del procedimento; altrimenti la Corte può confermare l'archiviazione
- La parte offesa deve curare la tempestiva e corretta proposizione dei rimedi e l'assistenza tecnica (difensiva) quando richiesta, pena l'inammissibilità dell'impugnazione
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