Cassazione Civile, Ordinanza n. 31135/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, proposta da alcuni condomini, della delibera assembleare del 21 settembre 2012 con cui era stato approvato il riparto delle spese per interventi di manutenzione straordinaria della facciata sud dell'edificio. Nel giudizio di primo grado era intervenuta volontariamente una diversa condomina, che aveva inizialmente aderito a una possibile definizione transattiva ma poi aveva contestato la soluzione prospettata, sostenendo la legittimità della delibera e deducendo che i costi dovessero gravare solo su alcuni condomini. Il tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto di una transazione approvata dal condominio; la corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che l'interveniente avesse svolto un intervento adesivo dipendente, privo di autonoma posizione sostanziale e, quindi, privo di legittimazione a coltivare l'appello. Con il ricorso per cassazione la condomina deduceva: 1) violazione dell'art. 105 c.p.c., sostenendo di non essersi limitata a un mero intervento adesivo, ma di avere contestato nel merito il riparto dei costi e l'aggravio a suo carico; 2) omessa pronuncia sulla nullità dell'atto introduttivo di primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 7, c.p.c. e per genericità/inideterminatezza della domanda; 3) erroneità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché essa non aveva aderito alla transazione e aveva una posizione autonoma rispetto al condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla condomina interveniente e ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello, rendendo definitiva la decisione di primo grado. Ha ritenuto che, nelle controversie ex art. 1137 c.c. relative alla gestione del condominio e al riparto delle spese, il singolo condomino che intervenga solo per sostenere la legittimità della delibera, senza proporre una domanda autonoma, compie un intervento adesivo dipendente e non può proporre appello, nemmeno se il condominio sia risultato soccombente. Ha inoltre osservato che, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della transazione sostitutiva, la condomina non aveva interesse a impugnare quella pronuncia, potendo eventualmente contestare la diversa delibera transattiva che aveva sostituito quella originaria. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state poste a suo carico, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
L'intervento del singolo condomino che si limiti a sostenere la legittimità della delibera, senza proporre domande autonome, è qualificabile come intervento adesivo dipendente.
art. 1137 c.c.
Le controversie di impugnazione delle delibere condominiali relative alla gestione e al riparto delle spese hanno ad oggetto un interesse comune; in esse la legittimazione passiva è del condominio e l'intervento del singolo condomino è solo adesivo se non introduce una domanda propria.
art. 163, comma 7, c.p.c.
La ricorrente aveva dedotto la nullità dell'atto introduttivo per mancanza dell'avvertimento previsto dalla norma, ma la Corte non ha accolto tale censura perché assorbita/irrilevante rispetto al difetto di legittimazione all'appello.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La Corte richiama la decisione separata con cui era stata respinta l'impugnativa della delibera transattiva sostitutiva, indicandola come la sede corretta per contestare il nuovo assetto deliberativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie ex art. 1137 c.c. aventi ad oggetto la gestione del condominio e il riparto delle spese, il singolo condomino che intervenga solo per sostenere la validità della delibera, senza proporre domande autonome, assume la posizione di interveniente adesivo dipendente.
- L'interveniente adesivo dipendente non è legittimato a proporre appello avverso la decisione se non è titolare di una posizione sostanziale autonoma incompatibile con quella del soggetto assistito.
- Quando la materia del contendere viene meno per effetto di una transazione che sostituisce integralmente la delibera impugnata, l'interesse a impugnare va riferito alla nuova delibera transattiva e non a quella originaria ormai superata.
- La censura processuale relativa alla nullità dell'atto introduttivo non può condurre all'accoglimento del gravame se la parte impugnante difetta, a monte, di legittimazione o di interesse all'impugnazione.
- Nelle liti condominiali su interessi comuni, la posizione del singolo condomino è differenziata da quella del condominio solo se egli formula una domanda o deduce un'autonoma situazione sostanziale da tutelare.
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