Cassazione Penale, Sentenza n. 4480/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e estorsione pluriaggravata nella forma di estorsione ambientale; il ricorrente deduceva, tra l'altro, carenze di motivazione, omessa valutazione autonoma degli elementi indiziari (tecnica del copia e incolla), mancata applicazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore (art. 273, comma 1-bis e art.192 c.p.p.), omissione di valutazione della documentazione difensiva (dichiarazioni ex art. 391-bis e pronunce successive escludenti l'appartenenza a clan), e inadeguata considerazione delle esigenze cautelari e della presunzione relativa ex art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento ai vizi di motivazione relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha ritenuto insufficientemente argomentata l'attendibilità del collaboratore Vincenzo Antonio Cianci e carente il riscontro oggettivo delle sue dichiarazioni; ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha valutato adeguatamente le risultanze difensive (tra cui le dichiarazioni ex art. 391-bis) e non ha chiarito il ruolo dell'agente assicurativo De Vitis. Ha inoltre ritenuto le intercettazioni insufficienti, così come motivate, a provare il ruolo apicale del ricorrente nell'organizzazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce; sono stati ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi concernenti le esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale del riesame ha operato come giudice ai sensi di questa norma
art. 416-bis cod. pen.
Configurazione del reato di associazione di tipo mafioso contestato al ricorrente; la valutazione della sussistenza dei gravi indizi per questo capo è stata ritenuta insufficiente
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ai fini delle misure cautelari; la Corte ricorda che tali dichiarazioni sono utilizzabili solo se hanno attendibilità intrinseca e riscontri esterni individualizzanti
art. 292, comma 2 cod. proc. pen.
Requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare; la Corte ammette che sia compatibile con la tecnica dell'incorporazione se dal provvedimento emerge la rielaborazione critica degli elementi
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla valutazione probatoria delle dichiarazioni connesse; il ricorrente sosteneva la mancata applicazione delle regole di valutazione probatoria, richiesta dalla Corte di merito
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criterio relativo alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) che deve essere adeguatamente motivato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia argomentato sufficientemente in relazione al tempo trascorso dai fatti
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa concernente il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove; la Corte ha richiamato la necessità di adeguata argomentazione sul punto
art. 391-bis cod. proc. pen.
Riferimento alle dichiarazioni raccolte dalla difesa; tali dichiarazioni dovevano essere valutate e confrontate dal Tribunale del riesame ma non sono state adeguatamente considerate
art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio
Massime di principio
- Quando la misura cautelare si fonda prevalentemente su dichiarazioni di un collaboratore, occorre che tali dichiarazioni abbiano attendibilità intrinseca e siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti; in mancanza, la motivazione rischia di essere insufficiente.
- La tecnica di incorporazione o del copia-incolla nella redazione dell'ordinanza non è di per sè invalida, purché dal provvedimento emerga una rielaborazione critica e un'effettiva valutazione autonoma degli elementi a carico dell'imputato.
- Il Tribunale del riesame deve valutare esplicitamente e confrontare le risultanze investigative con la documentazione difensiva (dichiarazioni, prove contrarie, pronunce successive) e motivare perché le spiegazioni difensive non scalfiscono i gravi indizi.
- Le intercettazioni sono valutazione di merito: la loro interpretazione è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità, travisamento della prova o difformità decisiva; tuttavia, se utilizzate per fondare un ruolo apicale, devono essere ricondotte logicamente ai fatti e corredate da riscontri.
- Se la motivazione sulle esigenze cautelari (reiterazione, pericolo di inquinamento delle prove, fuga) non considera elementi temporali o prove alternative, il giudice di legittimità può annullare il provvedimento e disporre il rinvio per nuovo esame.
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