Cassazione Penale, Sentenza n. 48064/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza di querela nei confronti di Cavallino per il reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 n.2 c.p.) ritenendo infruttuoso il termine transitorio previsto dall'art. 85 d.lgs.150/2022. In udienza il Pubblico Ministero aveva tentato una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (cosa destinata a pubblico servizio), che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale però ha ritenuto tardiva tale contestazione e ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo illegittimo il diniego del Tribunale alla contestazione suppletiva. Ha affermato il principio per cui il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.) anche quando gli elementi emersi nelle indagini siano preesistenti all'apertura del dibattimento, e che il giudice non può precludere tale attività per mera presunta tardività. Per la nullità così determinata (violazione dell'esercizio dell'azione penale) la sentenza del Tribunale è stata annullata senza rinvio ai sensi degli artt. 569 c.4 e 604 c.4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 517 c.p.p.
Consente al Pubblico Ministero di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse dagli atti del dibattimento; tale potere è del PM e il giudice non può sottrarglielo dichiarandolo "tardivo"
art. 516 c.p.p.
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento e legittima la modifica dell'imputazione da parte del PM per adeguarla agli elementi probatori emersi
art. 519 c.p.p.
Garantisce all'imputato, se il PM procede a contestazione suppletiva (salvo recidiva), il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa (non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429)
art. 129 c.p.p.
Prevede l'improcedibilità per mancanza della querela quando il reato è procedibile a querela di parte; il Tribunale aveva applicato tale norma sulla base dell'imputazione originaria, ma la Cassazione ha ritenuto che la modifica dell'imputazione in dibattimento potesse mutare la procedibilità
art. 85 d.lgs. 150/2022
Norma transitoria richiamata dal Tribunale per il decorso del termine utile alla proposizione della querela; la Corte ha ritenuto che la sussistenza di tale decorso non osti al potere del PM di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio
art. 625 cod. pen. (n.7)
"cose destinate a pubblico servizio"
La contestazione di questa aggravante può trasformare il quadro della procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio; la Cassazione ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva di tale circostanza
art. 112 Cost.
"obbligatorietà dell'azione penale"
Principio costituzionale che impone l'obbligatorietà dell'azione penale e giustifica l'ampio potere-dovere del Pubblico Ministero di adeguare l'imputazione per garantire l'accertamento del fatto
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015
"un significativo mutamento del quadro processuale"
Ha rilevato che la contestazione tardiva di aggravanti può determinare un significativo mutamento processuale (incidenza su sanzione e regime di procedibilità) e ha posto questioni di tutela della parità e delle garanzie difensive
Sez. U., n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Indica che il PM può modificare l'imputazione in dibattimento senza specifici limiti temporali e che la contestazione suppletiva è strumento fisiologico nel sistema accusatorio volto a evitare la dispersione di elementi utili per un giusto processo
art. 569 c.4 e art. 604 c.4 c.p.p.
Norme richiamate dalla Corte per disporre l'annullamento della sentenza di merito senza rinvio, nei casi di nullità assolute di rilevanza generale nell'imputazione o nell'esercizio dell'azione penale
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.), anche se gli elementi che le motivano erano già noti prima dell'apertura del dibattimento
- Il giudice del dibattimento non può dichiarare "tardiva" o precludere la contestazione suppletiva del PM quando questa rientra nei poteri del pubblico ministero; un diniego ingiustificato integra nullità rilevabile in Cassazione
- Se la contestazione suppletiva introduce una circostanza che muta la procedibilità (es. da querela di parte a procedibilità d'ufficio), il giudice deve valutare la responsabilità sul capo d'imputazione così modificato e non dichiarare automaticamente l'improcedibilità
- All'imputato spettano strumenti cautelativi: il termine ex art. 519 c.p.p. per preparare la difesa, la possibilità di chiedere riti alternativi o altre garanzie processuali dopo la modifica dell'imputazione
- Le norme transitorie (es. art.85 d.lgs.150/2022) non impediscono di per sé l'esercizio del potere di contestazione suppletiva da parte del PM quando l'assetto processuale consente la modificazione dell'imputazione
- Se il giudice decide senza provvedere correttamente sulla nuova contestazione (rifiutandola o basando la decisione su originaria imputazione), la sentenza di merito può essere annullata per nullità assoluta senza rinvio
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