Cassazione Penale, Sentenza n. 2560/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revoca della confisca di beni disposta con sentenza della Corte di appello di Bari del 14/06/2013 (divenuta irrevocabile l'8/7/2014) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n. 306. La Corte territoriale, giudice dell'opposizione, aveva respinto l'istanza ritenendo assenti elementi di novità processuale idonei a rimettere in discussione il compendio probatorio che aveva giustificato l'ablazione. I ricorrenti deducevano in Cassazione che la Corte non aveva adeguatamente valutato gli effetti di un altro provvedimento della stessa Corte di appello, divenuto irrevocabile il 18/02/2016, con il quale erano state respinte richieste di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di componenti della famiglia Rubini-Antuofermo; sostenevano che quel provvedimento si fondava su un compendio probatorio sovrapponibile e che, in ogni caso, i loro cespiti economici dimostravano l'origine lecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la confisca disposta con sentenza definitiva ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione (ossia mediante procedura in executivis), perché l'art. 676 c.p.p. non attribuisce tale potere nel caso di provvedimento definitivo. Ne consegue che non è esperibile lo strumento invocato per ottenere la revoca della confisca divenuta irrevocabile il 8/7/2014. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle censure sulla valutazione degli effetti del provvedimento del 18/02/2016. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in L. 7 agosto 1992, n. 352)
La confisca prevista da tale norma è una misura di sicurezza patrimoniale atipica rivolta a colpire accumuli di ricchezza illecita; può essere disposta anche indipendentemente dalla pertinenzialità rispetto a specifici reati e prescinde dall'epoca di acquisto dei beni. Se la confisca è stata pronunciata con sentenza definitiva, quella decisione è irrevocabile e non è revocabile in via esecutiva dal giudice dell'esecuzione.
art. 676 c.p.p.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la confisca quando il giudice della cognizione non lo ha fatto, ma non gli riconosce il potere di revocare una confisca già disposta con sentenza definitiva.
art. 666, comma 2 c.p.p.
Prevede limiti processuali alla proposizione di istanze in esecuzione; la giurisprudenza consente tuttavia al soggetto i cui beni sono stati confiscati di prospettare fatti nuovi non considerati al tempo dell'adozione dell'ordinanza applicativa, ma tale rimedio non è applicabile per revoche di confische pronunciate con sentenza definitiva.
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta con sentenza definitiva ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992, non è possibile ottenerne la revoca attraverso il giudice dell'esecuzione: bisogna verificare strumenti alternativi (es. giudizio civile sulla proprietà dei beni o altri rimedi impugnatori).
- Per ottenere la revoca di una confisca in sede esecutiva è necessario che la confisca non sia stata già pronunciata in modo definitivo dal giudice della cognizione; in tal caso il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ma non revocarla una volta che essa sia divenuta irrevocabile.
- L'esistenza di un provvedimento definitivo che abbia respinto misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di terzi non determina automaticamente la revoca di una confisca definitiva: occorre valutare se il compendio probatorio è effettivamente identico e idoneo a incidere sulla decisione già passata in giudicato.
- Chi invoca l'origine lecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni deve fornire elementi probatori concreti e nuovi rispetto a quelli valutati nel procedimento che ha portato alla confisca; elementi già noti o non decisivi difficilmente giustificano la revisione.
- Quando si affrontano questioni di proprietà dei beni confiscati, spesso è preferibile adire la via civile per contestare la titolarità, poiché la revoca della confisca pronunciata con sentenza definitiva nel processo penale non è rimessa al giudice dell'esecuzione.
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