Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1879/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto di archiviazione adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 23.11.2020 sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da -OMISSIS-; - di ogni atto connesso;

Giustizia amministrativa202401699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di archiviazione adottato dalla Questura in relazione alla propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché degli atti connessi. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all'Amministrazione resistente, questione sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. La documentazione processuale ha evidenziato che il ricorso non era stato notificato al Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio, con conseguente maturazione della decadenza prevista dall'art. 41, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione alla parte resistente entro il termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione impedisce l'esame del merito delle censure relative al decreto di archiviazione. Il giudice ha dato atto che la questione preliminare era stata previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata notificazione alla parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notificazione del ricorso deve essere effettuata entro il termine decadenziale previsto dalla disposizione; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione rilevata d'ufficio è stata sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo all’amministrazione resistente entro il termine decadenziale previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a. determina l’inammissibilità del ricorso e preclude l’esame del merito.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare potenzialmente decisiva, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; tale adempimento risulta assolto anche nel corso della discussione in pubblica udienza, secondo quanto emerge dalla decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.