Sentenza n. 1236/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica ZES n. 118 del 4 marzo 2026, comunicata il 6 marzo 2026, relativa alla variante in corso d’opera dell’Autorizzazione Unica n. 246 del 2024, rilasciata per un intervento edilizio-produttivo nel territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato l’Autorizzazione Unica ZES n. 118 del 2026, relativa alla variante in corso d’opera di un precedente titolo autorizzatorio rilasciato alla società controinteressata, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento. Il Comune sosteneva che l’intervento autorizzato interferisse con il Piano per Insediamenti Produttivi comunale, attuato mediante project financing ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, già approvato e posto a gara, e che la Struttura di Missione ZES avesse attribuito rilievo decisivo alla sola anteriorità cronologica dell’istanza privata rispetto alla gara comunale, senza considerare lo stato avanzato e sostanzialmente stabilizzato del procedimento di project financing. Deduceva inoltre la violazione della disciplina della finanza di progetto, l’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione e del diritto di prelazione del promotore, nonché la violazione della l. n. 241/1990 e dell’art. 15 del d.l. n. 124/2023 per omessa o insufficiente ponderazione del dissenso comunale espresso nella conferenza di servizi. Le ulteriori censure riguardavano la lesione dei principi di buon andamento, proporzionalità e leale collaborazione tra amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare le ulteriori censure, ritenendole assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida. Il giudice ha rilevato che l’Autorizzazione Unica n. 118 del 2026 costituiva una variante in corso d’opera del precedente titolo n. 246 del 2024, che aveva già assentito l’intervento edilizio-produttivo in favore della società interessata. Poiché il Comune non aveva impugnato tempestivamente l’autorizzazione originaria, quest’ultima era divenuta inoppugnabile e aveva consolidato il relativo assetto giuridico. L’atto successivo, avente natura meramente modificativa, integrativa e attuativa, non presentava autonoma lesività tale da consentire di rimettere in discussione, attraverso l’impugnazione della sola variante, i presupposti del titolo originario. Le spese sono state compensate in ragione della natura in rito della decisione. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata della controversia quando il contraddittorio è integro, la causa è matura e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori.
art. 193 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato nella ricostruzione della procedura comunale di finanza di progetto per la realizzazione del PIP; la relativa disciplina non è stata esaminata nel merito per l’accoglimento dell’eccezione preliminare.
art. 15 d.l. n. 124/2023, convertito dalla l. n. 162/2023
Individuato quale fondamento normativo del procedimento ZES conclusosi con l’autorizzazione impugnata; le censure relative alla sua applicazione sono rimaste assorbite.
art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990
conferenza di servizi semplificata e modalità simultanea e sincrona
Richiamato per descrivere lo svolgimento del procedimento di conferenza di servizi; la legittimità della gestione del dissenso comunale non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto meramente modificativo, integrativo o attuativo di un provvedimento presupposto è inammissibile quando il provvedimento originario, dal quale l’atto successivo trae immediata e diretta efficacia, non sia stato tempestivamente impugnato e sia divenuto inoppugnabile.
- Un’autorizzazione successiva qualificata come variante in corso d’opera non consente, attraverso la sua impugnazione, di rimettere in discussione i presupposti e l’assetto giuridico già consolidati con il titolo autorizzatorio originario, salvo che la variante presenti una propria autonoma lesività.
- Quando un’eccezione preliminare di rito è idonea a definire integralmente la controversia, il giudice può omettere l’esame delle ulteriori censure applicando il principio della ragione più liquida.
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