Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26347/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per le annualità 2010 e 2011 su due immobili di sua proprietà. Sosteneva di aver presentato nel 2009 una dichiarazione DOCFA a seguito della divisione degli immobili e della diversa distribuzione interna, con proposta di classificazione in categoria A/7 e relativa rendita; la successiva rettifica della rendita da parte dell'Agenzia del territorio, notificata solo nel 2012, secondo la contribuente non poteva incidere retroattivamente sulle annualità 2010-2011 e, in ogni caso, gli avvisi sarebbero stati illegittimi perché non preceduti dalla notifica della variazione catastale. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che la rettifica della rendita non potesse valere per periodi anteriori alla notifica; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato che l'Agenzia aveva comunque confermato l'esistenza della variazione dichiarata con DOCFA; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia in relazione alle sanzioni, lamentando che il giudice d'appello non si fosse pronunciato sulla censura di illegittimità delle sanzioni per difetto dei presupposti e di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto corretto, in diritto, che la rendita catastale definitivamente attribuita dopo la procedura DOCFA fosse utilizzabile dal Comune anche per le annualità 2010-2011, poiché l'efficacia della variazione decorre dalla denuncia e non dalla notificazione del provvedimento definitivo, trattandosi di rendita con natura dichiarativa e non costitutiva. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, osservando che la CTR aveva comunque considerato la questione dei lavori di divisione e l'assenza di pratiche edilizie, valorizzando la mancata prova della variazione materiale. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla doglianza relativa alle sanzioni; nel merito ha escluso la loro irrogabilità, perché prima della notifica della rettifica catastale la contribuente non poteva conoscere la diversa rendita poi attribuita e quindi non era rimproverabile la quantificazione dell'imposta operata e versata. La Corte ha quindi cassato la decisione limitatamente alle sanzioni e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario solo su tale profilo, compensando le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    Per la base imponibile ICI assumono rilievo le risultanze catastali definitive secondo la regola generale dell'efficacia dall'anno d'imposta successivo alla messa in atti; la regola non impedisce, nei casi di variazione denunciata dal contribuente, l'utilizzo della nuova rendita per le annualità successive alla denuncia di variazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio dedotto deve consistere in una reale violazione o falsa applicazione della norma di diritto invocata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo non valutato dal giudice, non per il mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione delle sanzioni, ma la Corte ha escluso la punibilità in assenza di conoscenza della rendita definitiva.

  • art. 74 l. n. 342 del 2000

    La notificazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita è necessaria ai fini del termine per impugnare, ma la rendita mantiene natura dichiarativa e può essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità pregresse o "sospese".

  • art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura DOCFA è collaborativa e l'Ufficio deve determinare la rendita definitiva entro un anno dalla dichiarazione.

  • art. 56 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    Le dichiarazioni del contribuente operano come rendita proposta fino alla determinazione definitiva dell'Ufficio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione e decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • La procedura DOCFA ha natura collaborativa e la dichiarazione del contribuente vale come rendita proposta fino alla determinazione definitiva dell'Ufficio; non si forma un silenzio-assenso sulla rendita dichiarata.
  • Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno natura dichiarativa e non costitutiva: una volta notificati, possono essere utilizzati dall'ente impositore anche per annualità d'imposta anteriori alla notificazione, se successive alla denuncia di variazione o comunque riferite a situazioni catastali non ancora definite.
  • Nel contenzioso sull'ICI, la notifica dell'avviso di accertamento non sostituisce l'onere di impugnare autonomamente il provvedimento catastale definitivo quando si intenda contestarne il contenuto; l'omessa impugnazione rende definitiva la rendita.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo realmente pretermesso, non la diversa valutazione delle prove o degli elementi istruttori.
  • Le sanzioni tributarie non sono irrogabili quando, prima della notifica della rendita definitiva, il contribuente non era in condizione di conoscere il diverso classamento poi attribuito, mancando un rimprovero per la dichiarazione o il versamento effettuati sulla base della rendita proposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.