Ordinanza n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria, Sez. I, di reiezione del ricorso contro gli atti comunali concernenti l'assegnazione di una concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto, anche con riferimento ai motivi aggiunti, il ricorso diretto all'annullamento degli atti comunali concernenti l'assegnazione, mediante procedura a evidenza pubblica, di una concessione demaniale marittima relativa ad aree e specchi acquei presso il porto turistico di Santa Margherita Ligure. In pendenza dell'appello, il Comune ha definitivamente respinto l'istanza di concessione demaniale marittima presentata dalla società e le ha ingiunto lo sgombero delle aree e degli specchi acquei già concessi entro il 31 dicembre 2025, per consentire la presa in consegna dell'area e l'immissione dell'aggiudicatario. L'ordine di sgombero è stato autonomamente impugnato davanti al TAR Liguria, che ha adottato misure cautelari provvisorie limitatamente alla sua esecuzione; la trattazione collegiale di tale giudizio è stata rinviata al 23 gennaio 2026. L'appellante ha quindi chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata e degli atti connessi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, nel contemperamento degli interessi contrapposti e alla luce della pendenza del giudizio parallelo sull'ordine di sgombero, le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito, senza sospendere nel frattempo né l'efficacia dei provvedimenti impugnati né l'esecutività della sentenza di primo grado. L'udienza di merito è stata fissata al 24 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del merito, di fissare l'udienza di merito senza sospendere l'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata; tale soluzione è stata applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- In appello cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini della sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati o l'esecutività della sentenza di primo grado.
- Nel valutare la misura cautelare, il giudice amministrativo può coordinare la tutela richiesta con la pendenza di un distinto giudizio cautelare avente a oggetto un provvedimento sopravvenuto e connesso, effettuando un contemperamento complessivo degli interessi contrapposti.
Come è indicizzato
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