Sentenza n. 8405/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza n. 10029/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott. Cruciani, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 28974/2023, pubblicata in data 10/10/2024, notificata in data 23/12/2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero ad attivarla. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. Il titolo era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione il 23 dicembre 2024; il ricorso è stato notificato e depositato il 1° febbraio 2026. La ricorrente ha dedotto quindi la persistente mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito senza che risultasse controversa l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, consistenti nella notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997, tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso. Poiché era pacifico che la sentenza del giudice ordinario non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire il giudicato nei successivi sessanta giorni e precisando che nessun compenso è dovuto per tale attività, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Prevede il beneficio al quale la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente per gli anni scolastici indicati.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione presso la sua sede reale e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando sia pacifica la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari a conformarsi alla statuizione giudiziale entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, attribuendogli il compito di compiere, anche mediante delega se previsto, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione competente non comporta un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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