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Sentenza

Sentenza n. 473/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 3818/2024 (R.G. 8150/2024) del Tribunale di PALERMO, sezione Lavoro, pubblicata il 26.9.2024, e notificata il 30.9.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo e aveva condannato il Ministero all'erogazione di buoni elettronici per complessivi 1.000 euro in favore di una ricorrente, 1.500 euro in favore di due ricorrenti e 500 euro in favore di un'altra. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti hanno inoltre richiesto la rivalutazione monetaria delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro ulteriori sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Il TAR ha escluso la rivalutazione monetaria perché non riconosciuta dal giudice ordinario e perché, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salva la prova che la rivalutazione ecceda gli interessi legali, prova non fornita. Ha applicato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà dell'incarico del commissario quale ausiliario del giudice, le modalità esclusivamente telematiche del deposito degli atti e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. quale fondamento del giudizio di ottemperanza e della penalità di mora.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996

    L'inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario appartenente alla stessa amministrazione è stata applicata analogicamente anche all'ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi

    Per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994, sono riconoscibili i soli interessi legali, salvo che la rivalutazione monetaria risulti superiore, con esclusione in tale ipotesi degli interessi; nel caso concreto tale eccedenza non è stata documentata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione passata in giudicato, verificati il passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale inerzia successiva, un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche nell'ottemperanza di una condanna al pagamento di somme di denaro e può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il commissario ad acta nominato nell'ambito dell'ottemperanza svolge un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice; l'amministrazione di appartenenza non può rifiutarne l'esercizio né condizionarlo mediante disposizioni interne.
  • Quando il commissario ad acta appartiene alla stessa amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola, prevista per specifiche ipotesi normative, è applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie.
  • Per i crediti dovuti a dipendenti pubblici relativi al periodo successivo al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non si cumulano: la rivalutazione è riconoscibile soltanto se provata come superiore agli interessi, con esclusione di questi ultimi in tale ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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