Sentenza n. 15034/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione, comunicata a mezzo pec in data 13/12/2022, a firma del Direttore Generale, dott. Luca Baldino, n. 24300 del 12/12/2022, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell''art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” con cui la Regione Emilia-Romagna ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023, ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Emilia- Romagna” - del suo Allegato parte integrante della stessa (la “Determinazione”) in cui la Regione Emilia-Romagna ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificandolo in misura complessiva di € 3.236,07 - della comunicazione via PEC ricevuta dalla ricorrente in data 13/12/2022 della Determinazione n. 24300/2022 e delle istruzioni ivi contenute nonché e per quanto occorrere possa, dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o ivi resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell''Amministrazione e in particolare: Metodologia di calcolo; Modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; Deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali di certificazione del fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018; Riepilogo dei fatturati per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 con Importo payback dovuto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; Riepilogo dei fatturati per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 con dettaglio del fatturato per azienda sanitaria regionale; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dt Holding S.r.l. Società Benefit il 9/6/2023: dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: della Determinazione, comunicata a mezzo pec in data 13/12/2022, a firma del Direttore Generale, dott. Luca Baldino, n. 24300 del 12/12/2022, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell''art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” con cui la Regione Emilia-Romagna ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023, ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Emilia- Romagna”; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto NONCHÉ CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI - per l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale e mediante il presente ricorso per motivi aggiunti per illegittimità degli stessi derivata dall''illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56 del 26 maggio 2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DT HOLDING S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT il 26\3\2025: - della Nota prot. 24/01/2025.0073840.U (d’ora in avanti anche solo nota prot. 73840) della Regione Emilia-Romagna, inviata via PEC alla ricorrente in data 24/1/2025, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-1018” nella parte in cui conferma il sistema del payback per i dispositivi medici; - della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27/11/2024, avente ad oggetto: “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018” e in parte qua dell’allegato 1 alla stessa Delibera n. 25860, citati nella nota prot. 73840 e conosciuti in data 24/1/2025, nella parte in cui confermano il sistema del payback per i dispositivi medici; - della Nota prot. 06/02/2025.0121095.U (d’ora in avanti anche solo nota prot. 121095) della Regione Emilia-Romagna, inviata via PEC alla ricorrente in data 6/2/2025, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-1018”, nella parte in cui conferma il sistema di payback per i dispositivi medici; - della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 03/02/2025, inviata alla Ricorrente in data 6/2/2025 con la citata nota prot. 121095, avente ad oggetto “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, nella parte in cui conferma il sistema del payback per i dispositivi medici - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale che ha quantificato in euro 3.236,07 la quota di payback dovuta dall'impresa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti successivi di conferma e differimento dei termini di pagamento
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui sono state individuate le aziende fornitrici di dispositivi medici e quantificate le quote di ripiano della spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Con motivi aggiunti ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti per l'asserita illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato atti regionali del 2024 e del 2025 che confermavano il sistema del payback e differivano i termini di pagamento. In data 16 giugno 2026 la ricorrente, dopo aver dichiarato di avere effettuato il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata notificata alle parti e non ha ricevuto opposizione.
La decisione
Il TAR ha preso atto che la rinuncia era conforme all'art. 84, comma 1, c.p.a. e che nessuna parte si era opposta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative al payback dei dispositivi medici, alla determinazione della quota dovuta e alla dedotta illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del d.l. n. 34/2023. In ragione delle peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La mancata opposizione delle parti alla rinuncia ha comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento di quanto dovuto in applicazione della disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso conforme all'art. 84, comma 1, c.p.a., se non è opposta dalle parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice non procede all'esame nel merito degli atti impugnati e delle relative censure.
- In presenza di peculiarità della vicenda, il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Come è indicizzato
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