Cassazione Civile, Ordinanza n. 31118/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva agito davanti al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento, o comunque l'acquisto per usucapione, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su una trasversale della Via Flaminia. In primo grado si era costituita l'associazione proprietaria del compendio e si era costituito anche il Comune/ente territoriale, che aveva proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare l'esistenza di una servitù di uso pubblico. Il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale e respinto la pretesa dell'attore. In appello, il soccombente aveva dedotto che la strada fosse privata, che la servitù fosse riconosciuta ai proprietari frontisti già dal 1929 e che l'uso fosse stato esclusivo, anche per effetto di una sbarra di ferro; inoltre aveva censurato la sentenza per omessa/inesistente motivazione sulla prova di un uso pubblico successivo all'esproprio della villa e sulla possibilità di usucapire una servitù su un percorso di uso pubblico. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello principale e violazione degli artt. 342, 343, 434, 335, 348-bis e 348-ter c.p.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente o contraddittoria, in relazione agli artt. 1164, 822, 825, 817 e 2697 c.c., assumendo che mancasse prova dell'uso pubblico e dell'eventuale usucapione della servitù di passo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che dall'atto di appello non emergeva un motivo specifico e chiaramente individuato diretto a contestare la natura privata della strada, e che la Corte di merito aveva comunque dato risposta alle doglianze, evidenziando la contraddizione tra la pretesa di usucapire un transito su un percorso di uso pubblico e la mancata impugnazione del capo di sentenza che aveva accertato l'uso pubblico. Ha quindi escluso sia la violazione dell'art. 112 c.p.c. sia il vizio di motivazione denunciato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza contenuta nel controricorso dell'associazione, perché formulata senza ricorso incidentale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di Roma Capitale, compensazione delle spese con l'associazione e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
il vizio processuale è stato escluso perché la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare sulle censure, avendo comunque replicato alle argomentazioni dell'appellante.
art. 112 c.p.c.
non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, anche implicitamente, disattende la pretesa della parte e risponde alle sue doglianze con la motivazione adottata.
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.
art. 343 c.p.c.
richiamato solo nel quadro della censura relativa all'appello; non è stata data un'interpretazione autonoma nel merito.
art. 434 c.p.c.
richiamato solo nel quadro della censura relativa all'appello; non è stata data un'interpretazione autonoma nel merito.
art. 335 c.p.c.
richiamato solo nel quadro della censura relativa all'appello; non è stata data un'interpretazione autonoma nel merito.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato solo nel quadro della censura relativa all'appello; non è stata data un'interpretazione autonoma nel merito.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato solo nel quadro della censura relativa all'appello; non è stata data un'interpretazione autonoma nel merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre esaminare espressamente ogni allegazione incompatibile con la soluzione adottata.
art. 1164 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla usucapione della servitù di passaggio.
art. 822 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla natura pubblica del bene/strada e sulla configurabilità della servitù.
art. 825 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla natura pubblica del bene/strada e sulla configurabilità della servitù.
art. 817 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla natura pubblica del bene/strada e sulla configurabilità della servitù.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la prova dell'uso pubblico e del presupposto dell'usucapione.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'atto di gravame deve individuare con chiarezza le questioni e i capi contestati della sentenza, accompagnando alla critica una specifica confutazione delle ragioni poste a base della decisione di primo grado; mere affermazioni assertive non sono sufficienti.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la corte di merito, pur senza soffermarsi analiticamente su ogni singola allegazione, rigetta la pretesa con una motivazione incompatibile con la tesi della parte e quindi implicitamente la disattende.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se espone, in forma concisa, i fatti e le ragioni giuridiche della decisione; il giudice non ha l'obbligo di esaminare espressamente tutte le argomentazioni delle parti, restando implicitamente respinte quelle incompatibili con la soluzione adottata.
- Non è logicamente configurabile l'usucapione di una servitù di passaggio se il percorso è già qualificato come destinato all'uso pubblico e la relativa statuizione non è stata utilmente impugnata.
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