Sentenza n. 1085/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di chiusura del procedimento prot. n. 0041436/2024 del 6 giugno 2024, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano, con il quale ARGEA Sardegna ha respinto la domanda n. 14210215068 di erogazione del contributo, relativa all'annualità 2021, a valere sulla Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020 “Pagamento compensativo per zone svantaggiate e/o montane”, presentata dalla cedente ditta Piras Michele (CUAA: DLSMRA54P10E084Q) nel mese di aprile 2021 ed al quale è subentrata, a seguito di cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 47, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’attuale ricorrente; - della determinazione prot. n. 7043 - rep. n. 202 del 14 aprile 2021 del Direttore del Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle “Ulteriori disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento” a valere sulla Misura 13 - Sottomisura 13.1. e Sottomisura 13.2. - approvate con la suddetta determinazione, nella parte in cui prevedono (punto 3.6.) un termine di 30 giorni per la compilazione e sottoscrizione della comunicazione di totale o parziale cessione dell'azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, nel limitato interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di erogazione del contributo relativo all’annualità 2021 della Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020, nonché la disciplina della comunicazione della cessione aziendale entro trenta giorni
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, subentrata a seguito della cessione dell’azienda agricola nella domanda di pagamento presentata dalla cedente, ha impugnato il provvedimento con cui ARGEA ha chiuso negativamente il procedimento relativo al contributo compensativo della Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020. L’amministrazione aveva ritenuto ostativi, da un lato, il mancato rispetto del termine di trenta giorni per comunicare la cessione dell’azienda e, dall’altro, il fatto che i contratti di affitto relativi alle superfici aziendali fossero scaduti il giorno precedente alla cessione, salvo un mappale. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando, dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e dell’art. 47, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché dell’art. 6 della l. n. 241/1990, degli obiettivi del PSR e del principio di massima partecipazione; ha inoltre denunciato eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha qualificato la controversia come concernente la mancata erogazione di un contributo per non ammissione alla misura di sostegno. La Misura 13 non prevede criteri di selezione e consiste in un pagamento compensativo destinato a compensare costi aggiuntivi e mancati guadagni derivanti da vincoli naturali o specifici; l’amministrazione deve quindi limitarsi a verificare la sussistenza di requisiti predeterminati dalla normativa e dal bando, senza compiere una valutazione discrezionale comparativa degli interessi o attribuire vantaggi competitivi. Anche le verifiche istruttorie relative alla cessione dell’azienda e alla tempestività della comunicazione sono state ritenute accertamenti vincolati di presupposti ostativi, non espressione di discrezionalità tecnica rilevante ai fini del riparto. Ne deriva che la posizione della beneficiaria è qualificabile come diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 Regolamento (UE) n. 1305/2013
"pagamenti compensativi" destinati a "compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata"
La Misura 13 configura un pagamento compensativo fondato sull’accertamento di requisiti predeterminati, senza criteri selettivi o attribuzione di vantaggi competitivi.
art. 47, par. 2, Regolamento (UE) n. 1305/2013
Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo
La disposizione contempla il subentro dell’acquirente o cessionario negli impegni connessi al sostegno per il periodo residuo, ferma la necessità di verificare i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
art. 8 Regolamento (UE) n. 809/2014
È richiamato quale disciplina eurounitaria della cessione dell’azienda e del subentro negli impegni connessi alla domanda di sostegno o pagamento.
art. 49, par. 2, Regolamento (UE) n. 1305/2013
È richiamato per evidenziare che la Misura 13 non prevede criteri di selezione.
art. 6 l. n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo agli obblighi istruttori dell’amministrazione, ma la sentenza non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato invocato per la violazione del preavviso di rigetto, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la normativa e il bando predeterminano i presupposti per l’erogazione e l’amministrazione deve limitarsi ad accertarne la sussistenza, configurandosi in capo al privato un diritto soggettivo.
- La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando l’attribuzione del contributo è rimessa a una valutazione discrezionale dell’amministrazione o si svolge mediante una procedura comparativa tra aspiranti beneficiari.
- La mera esistenza di poteri istruttori e di verifica in capo all’amministrazione non comporta, di per sé, la giurisdizione amministrativa: se tali poteri sono diretti esclusivamente all’accertamento vincolato di requisiti stabiliti dalla legge o dal bando, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- Il petitum sostanziale deve essere individuato non solo in base alla pronuncia richiesta, ma soprattutto considerando la causa petendi, i fatti allegati, la natura del rapporto giuridico e la consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio.
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