Sentenza n. 961/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere complessivamente euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa documentata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, da calcolare secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui entità deriva dal titolo e dalle norme applicabili; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da completare nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha dichiarato l'inottemperanza, ordinato l'esecuzione e nominato il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di determinare interessi e accessori secondo i parametri legali applicabili, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano definitivamente vincolanti per l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra i parametri legali da considerare per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini della regolazione dell'onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: l'esatta consistenza del credito deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione debitrice; essa deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per il recupero coattivo delle somme dovute.
- Quando l'amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un obbligo di pagamento può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa; se l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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