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Sentenza

Sentenza n. 961/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere complessivamente euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa documentata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, da calcolare secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui entità deriva dal titolo e dalle norme applicabili; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da completare nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha dichiarato l'inottemperanza, ordinato l'esecuzione e nominato il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Impongono di determinare interessi e accessori secondo i parametri legali applicabili, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano definitivamente vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato tra i parametri legali da considerare per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini della regolazione dell'onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: l'esatta consistenza del credito deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione debitrice; essa deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per il recupero coattivo delle somme dovute.
  • Quando l'amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire un obbligo di pagamento può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa; se l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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