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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Torino, notificata in data -OMISSIS-, avente per oggetto “Ordinanza di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi - Art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per abbandono incontrollato di rifiuti urbani, anche pericolosi, in Torino, presso i terreni di proprietà privata della Società -OMISSIS- a Responsabilità Limitata, in -OMISSIS-”; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del RUP Dirigente Area Qualità del Territorio della Città di Torino “finalizzato all'adozione del provvedimento di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi per: abbandono incontrollato di rifiuti urbani, anche pericolosi, in Torino, presso i terreni di proprietà privata della Società -OMISSIS- a Responsabilità Limitata, in -OMISSIS-”; - dell'ispezione e relativo verbale eseguito dalla Sezione territorialmente competente della Polizia Municipale, svolta in data -OMISSIS-nel sito oggetto di abbandono, nonché del connesso verbale di esecuzione della documentazione fotografica datato-OMISSIS-, acquisito agli atti della Divisione Qualità Ambiente della Città di Torino al prot. -OMISSIS-; - della corrispondenza e delle comunicazioni del Comune di Torino richiamate nell'ordinanza sindacale impugnata e nella prodromica comunicazione di avvio del procedimento sopra indicate, ossia: lettera trasmessa via raccomandata e via pec prot. n. -OMISSIS- per la rimozione dei rifiuti presenti nell'area di proprietà della -OMISSIS- S.r.l. con invito alla ricorrente a cautelarsi, in ottica di prevenzione, dal ripetersi di futuri episodi di abbandono di rifiuti; richiesta via mail del -OMISSIS- di pulizia e di sgombero rifiuti, reiterata in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; sollecito prot. -OMISSIS-, non recapitato alla società ricorrente; - dell'esposto della VI Commissione della Circoscrizione 6 della Città di Torino (Commissione Ambiente, Verde ed Ecologia) del -OMISSIS-, con cui si denunciava al Comando dei Vigili Urbani della Circoscrizione 6 l'esistenza di un “punto di sversamento rifiuti” che si presentava come una “discarica molto grande” situata nell'area confinante con -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, dell'art. 30, comma 7, dell'art. 41 e dell'art. 42 del vigente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti della Città di Torino n. 280; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. 152/2006 di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati, ripristino dei luoghi e adozione di misure preventive di recinzione o pulizia costante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco le aveva imposto di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati su aree adiacenti alla propria recinzione, ripristinare lo stato dei luoghi e, per il futuro, impedire nuovi abbandoni mediante ulteriore recinzione o pulizia costante. Con il primo motivo ha sostenuto che la fascia interessata fosse asservita a uso pubblico e costituisse pertinenza della strada comunale, con conseguente responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 14 del codice della strada. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, sostenendo l'assenza di dolo o colpa nell'abbandono dei rifiuti da parte di terzi ignoti e l'insufficienza della mera qualità di proprietaria. Con il terzo motivo ha contestato l'estensione dell'ordine anche ai rifiuti provenienti dalla sede stradale. Con il quarto motivo ha denunciato l'incompetenza e il difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che l'obbligo di realizzare un'ulteriore recinzione o di mantenere costantemente pulita l'area fosse privo di base normativa. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità o irricevibilità delle censure rivolte al regolamento comunale e ha difeso la legittimità dell'ordinanza, prospettando una colpa della proprietaria per non avere vigilato sull'area e adottato misure preventive.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza sindacale è stata annullata. Il primo motivo è stato respinto: la fascia di terreno era rimasta di proprietà privata, poiché il Comune non aveva esercitato la facoltà di acquisizione prevista dal titolo edilizio, e non costituiva pertinenza stradale ai sensi degli artt. 14 e 24 del codice della strada, trattandosi di area incolta, non utilizzabile da veicoli o pedoni e prevalentemente esterna alla carreggiata. Il secondo motivo è stato accolto. Il giudice ha distinto la responsabilità per inquinamento da quella per abbandono di rifiuti e ha ritenuto che l'art. 192 d.lgs. 152/2006 richieda l'imputabilità dell'abbandono al proprietario o al titolare di diritti sull'area a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio. La mera inerzia del proprietario rispetto alle condotte di terzi non è sufficiente; occorre almeno una condotta di agevolazione colposa dell'illecito. Nel caso concreto, la conformazione dei luoghi, la recinzione conforme al titolo edilizio, l'inedificabilità della fascia esterna e l'origine degli sversamenti dalla sede stradale escludevano la dimostrazione di un concreto apporto colposo della società. Il regolamento comunale non poteva essere interpretato in modo da imporre automaticamente al proprietario la rimozione di qualsiasi rifiuto, in contrasto con l'art. 192. È stata accolta anche la censura relativa agli obblighi ulteriori di facere: il mantenimento permanente della pulizia non può essere imposto in via generale e preventiva senza imputabilità soggettiva, mentre l'obbligo di realizzare un'ulteriore recinzione era ultroneo rispetto ai poteri dell'art. 192 e incompatibile con il titolo edilizio che imponeva l'arretramento della recinzione e la permanenza della fascia di rispetto. La terza censura è stata assorbita. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 285/1992

    La responsabilità dell'ente proprietario della strada per la manutenzione e la gestione della viabilità non si estende a una fascia di terreno che sia rimasta privata e non costituisca pertinenza della strada.

  • art. 24 d.lgs. 285/1992

    quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale

    Le pertinenze stradali comprendono le pertinenze di esercizio e di servizio; un'area privata incolta, non utilizzabile da veicoli o pedoni e prevalentemente esterna alla carreggiata non rientra in tali categorie.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati

    L'ordine di rimozione e ripristino presuppone l'accertamento del dolo o della colpa del proprietario o titolare di diritti sull'area; la mera proprietà o inerzia rispetto alle condotte di terzi non basta e l'onere di provare l'elemento soggettivo grava sull'amministrazione.

  • art. 193 d.lgs. 152/2006

    La documentazione FIR è richiesta dall'ordinanza quale prova dell'avvenuto corretto recupero e smaltimento dei rifiuti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ha prospettato il difetto assoluto di attribuzione con riferimento agli obblighi ulteriori di recinzione o pulizia permanente; il giudice ha accolto la censura sostanziale sull'illegittimità di tali obblighi, senza fondare autonomamente la decisione sulla nullità.

  • artt. 30, comma 7, 41 e 42 Regolamento per la Gestione dei Rifiuti della Città di Torino n. 280

    Le disposizioni regolamentari devono essere interpretate in conformità all'art. 192 d.lgs. 152/2006 e non possono imporre automaticamente al proprietario la rimozione di ogni rifiuto abbandonato né prescindere dall'accertamento di dolo o colpa.

Massime di principio

  • L'ordine di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 può essere imposto al proprietario o al titolare di diritti sull'area soltanto quando l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, da accertare dall'amministrazione in contraddittorio con l'interessato.
  • La mera qualità di proprietario, così come la semplice inerzia rispetto all'abbandono commesso da terzi, non è sufficiente a fondare l'obbligo di rimozione; occorre dimostrare almeno una condotta di agevolazione colposa dell'illecito, salvo la partecipazione dolosa.
  • L'amministrazione ha l'onere di dimostrare l'elemento soggettivo del proprietario destinatario dell'ordine di rimozione; tale onere non può essere eluso mediante disposizioni regolamentari che configurino una responsabilità oggettiva o automatica.
  • L'ordine ex art. 192 d.lgs. 152/2006 non può imporre in via generalizzata e preventiva il mantenimento permanente della pulizia dell'area o la realizzazione di opere ulteriori, se manca l'imputabilità soggettiva dell'abbandono e se tali obblighi non trovano una specifica base normativa.
  • Ai fini degli obblighi dell'ente proprietario della strada, una fascia di terreno privata non acquisita dall'amministrazione costituisce pertinenza stradale soltanto se integra la sede viaria o è permanentemente destinata al servizio della strada e dei suoi utenti; non lo è un'area incolta, non utilizzabile da veicoli o pedoni e prevalentemente esterna alla carreggiata.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiCircolazione stradale e viabilità
RamiAmbienteTrasporti e circolazione
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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