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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08075/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto: sosteneva che la sostanza stupefacente fosse destinata a uso personale e che, quindi, non dovesse essere sussunta nella fattispecie incriminatrice contestata. La Corte rileva però che il ricorso non indica un errore manifesto di qualificazione, ma deduce in modo aspecifico e non autosufficiente una violazione di legge non immediatamente ricavabile dalla motivazione e dal capo di imputazione. Nel caso concreto il giudice di merito aveva richiamato verbale di arresto, relazione dell'operante e confessione dell'imputato, elementi ritenuti coerenti con la qualificazione ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, sulla quale le parti avevano trovato accordo per il patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza di patteggiamento, la ricorribilità per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo per errore manifesto, ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità. Poiché nel caso concreto la censura non superava tale soglia e la qualificazione ex art. 73 d.P.R. 309/1990 risultava sorretta dagli atti richiamati dal giudice e dall'accordo delle parti, il ricorso è stato respinto in rito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto solo nei limiti dell'errore manifesto.

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    La qualificazione del fatto come reato in materia di stupefacenti è stata ritenuta corretta sulla base degli atti richiamati e dell'accordo delle parti.

  • art. 309 d.P.R. n. 309/1990

    Normativa in materia di stupefacenti richiamata nel contesto della qualificazione del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena, la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se si allega un errore manifesto, cioè una qualificazione immediatamente e oggettivamente inconciliabile con il capo di imputazione.
  • Non è ammissibile un ricorso che deduca genericamente una diversa destinazione della sostanza stupefacente, senza indicare in modo specifico e autosufficiente perché la qualificazione accolta dal giudice sia palesemente errata.
  • Quando la qualificazione del fatto è stata condivisa dalle parti nel patteggiamento e trova riscontro negli atti richiamati dal giudice, la censura in cassazione tende a risolversi in una contestazione di merito non consentita.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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