Cassazione Penale, Sentenza n. 24235/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio di legge e carenza di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza, sostenendo l'assenza di fini speculativi, il buon comportamento processuale, l'incensuratezza, la notifica dell'inizio lavori e la modesta incidenza urbanistica; 2) violazione del divieto di bis in idem, per aver subito condanne a seguito di tre controlli ravvicinati che avrebbero integrato un unico fatto; 3) mancata motivazione e illegittimità dell'ordine di demolizione e della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, nonché illegittimità dell'applicazione di tale subordinazione al reato ex art. 349 c.p.; in memoria, inoltre, deduceva l'illegittimità della confisca disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato rilevando che i giudici di merito hanno bilanciato ragionevolmente aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.). Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché i fatti accertati nei diversi controlli risultavano diversi e autonomamente sanzionati. Sul terzo motivo ha affermato che l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, del DPR 380/2001 è obbligatorio ove sussistano i presupposti e che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione è legittima quando la condanna riguarda complessivamente reati edilizi e reati connessi in regime di continuazione (quindi la misura può riguardare il trattamento sanzionatorio complessivo). Quanto alla confisca urbanistica, la Corte ha ritenuto la misura illegale: la confisca non era prevista per la specifica fattispecie contestata (interventi in zone vincolate in totale difformità o assenza di permesso, diverso dall'ipotesi di lottizzazione che contempla la confisca) e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca; per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c)
Norma richiamata quale fattispecie penale edilizia contestata; la Corte ha distinto le ipotesi contemplate dalla norma (es. lottizzazione, che può comportare confisca) da altre ipotesi (interventi in zone vincolate in totale difformità) per le quali la confisca non è prevista, rendendo illegittima la confisca applicata nel caso.
Codice penale, art. 349, commi 1 e 2
Reato di violazione di sigilli; la Corte ribadisce che la sola condanna per questo reato non giustifica l'ordine di demolizione, ma se la condanna è complessiva e comprende anche reati edilizi in continuazione, la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione è legittima.
Codice penale, art. 61, n. 2
Aggravante richiamata nel combinato disposto delle valutazioni di merito; utilizzata nella comparazione tra aggravanti e attenuanti nel bilanciamento ai fini della determinazione della pena.
Codice penale, art. 133
Regola il giudizio sulle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha confermato che la valutazione comparativa è per sua natura discrezionale e sindacabile solo entro i limiti della ragionevolezza del percorso logico-giustificativo.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme di legittimità richiamate per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge e carenza motivazionale), ossia la base formale dei primi motivi proposti dalla ricorrente.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
Prevede l'ordine di demolizione delle opere abusive quale statuizione obbligatoria in caso di condanna per reati edilizi; la Corte conferma il carattere non discrezionale di tale misura quando sussistono i presupposti.
Codice penale, art. 76
Principio sulla continuazione di reato che consente di considerare la pluralità di condanne come una pena unica ai fini degli effetti giuridici; la Corte lo usa per giustificare la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione nei casi di reato continuato.
Codice penale, artt. 73 e seguenti
Richiamati come quadro normativo sulle pene concorrenti e sul modo di computo; utili alla ricostruzione del trattamento sanzionatorio complessivo in caso di più reati o continuazione.
Costituzione, artt. 3, 13, 25 e 27
Richiamati in relazione al principio di legalità della pena: la Corte osserva che una pena (o misura afflittiva) priva di fondamento normativo non può essere eseguita e può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione.
Massime di principio
- La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.) è discrezionale: è sindacabile in Cassazione solo se il percorso logico è irragionevole o mancante.
- Controlli successivi che accertano interventi diversi possono integrare fatti distinti anche se ricondotti alla stessa fattispecie: la temporalità e la diversità materiale possono escludere il principio del ne bis in idem.
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, del DPR 380/2001 è obbligatorio quando ricorrono i presupposti normativi e non è soggetto a disponibilità delle parti.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione dell'opera abusiva se la condanna riguarda complessivamente reati edilizi e reati connessi in regime di continuazione, poiché il trattamento sanzionatorio va considerato nel suo complesso (art. 76 c.p.).
- La confisca urbanistica è una misura afflittiva la cui legittimità dipende espressamente dalla previsione normativa: non è ammissibile applicarla quando la fattispecie contestata non la contempla (es. non applicabile ad alcune ipotesi dell'art. 44 DPR 380/2001 che non siano la lottizzazione).
- L'illegalità di una sanzione 'ah origine' (pena non prevista o oltre il massimo edittale) può essere rilevata d'ufficio in Cassazione anche se il ricorso è inammissibile; principi costituzionali e di legalità impediscono l'esecuzione di pene prive di fondamento normativo.
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