Cassazione Penale, Sentenza n. 32156/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza resa ai sensi degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. che ha prosciolto l'imputato (capo A) per la contestata violazione dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il Procuratore generale denunciava carenza di motivazione sulla pronuncia di non luogo a procedere: il giudice non si sarebbe confrontato con l'imputazione (conducente sottoposto a misura di prevenzione guidava senza patente perché revocata), non avendo spiegato quale delle ragioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. fosse stata applicata e limitandosi ad accogliere una richiesta delle parti ritenuta generica e priva di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'assoluzione dal reato contestato (capo A), pur indicando la necessità di una correzione in punto di diritto: la pronuncia di proscioglimento è giustificata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 nella parte che punisce chi, già sottoposto a misura di prevenzione, guidi senza patente quando la revoca/sospensione non sia conseguenza della misura stessa. Dal verbale e dalla documentazione (c.n.r. dei Carabinieri) risulta che la carenza del titolo di guida derivava da un provvedimento prefettizio non connesso alla misura di prevenzione; pertanto la contestazione fondata su art. 73 non poteva reggere. La Corte ha inoltre precisato che il proscioglimento non può essere frutto di un accordo pattizio tra le parti (non è ammesso che le parti si accordino per escludere un reato al fine di ottenere una sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.), poiché la sentenza di non luogo a procedere è un atto giurisdizionale autonomo che il giudice deve motivare valutando la sussistenza della "minima probabilità" prevista dall'art. 416 e integrativi (artt. 421-bis e 422). Conclusione: rigetto del ricorso e conferma del proscioglimento.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base del proscioglimento (non luogo a procedere); il giudice deve indicare la ragione del proscioglimento tra le ipotesi previste dalla norma e motivarla
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata per distinguere la sentenza di patteggiamento (che presuppone colpevolezza e accordo sulle conseguenze) dalla pronuncia di proscioglimento; la sentenza ex art. 444 non è sovrapponibile al non luogo a procedere
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte costituzionale, con sentenza n. 116/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che punisce penalmente chi, già sottoposto a misura di prevenzione, guidi senza patente quando la revoca/sospensione non sia connessa alla misura; perciò l'applicazione dell'art. 73 in tali ipotesi non è possibile
sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2024
sentenza Corte cost. n. 116 del 2024
Dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività (artt. 3 e 25 Cost.); decisiva per escludere la rilevanza penale quando la mancanza del titolo di guida non derivi dalla misura di prevenzione
artt. 3 e 25 Cost.
Richiamati come principi costituzionali violati dalla parte di art. 73 dichiarata illegittima: ragionevolezza e principio di offensività
art. 416 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella valutazione della "minima probabilità" richiesta per il proscioglimento: il giudice dell'udienza preliminare valuta la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di provare una probabilità minima di responsabilità
artt. 421-bis e 422 cod. proc. pen.
Norme che integrano la valutazione probatoria agli atti dell'udienza preliminare; possono essere utilizzate per valutare la consistenza degli elementi a sostegno della richiesta
art. 425 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la sentenza non può avere contenuto pattizio se resa ai sensi di questa norma; il proscioglimento è un atto giurisdizionale pieno e non può derivare da un accordo delle parti volto a escludere un reato
art. 116
Richiamato nel verbale dei Carabinieri per indicare che la contestazione riguardava anche violazione dell'art. 116 (normativa sulla guida/abrogazione/depenalizzazione in relazione allo specifico caso), con riferimento a fattispecie depenalizzate per il cittadino non gravato dalla misura di prevenzione
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara una parte di una norma penale incostituzionale, le imputazioni fondate su quella parte occorre valutarle alla luce della declaratoria e, se ne ricorre, estinguere o escludere la rilevanza penale per i casi ricadenti nella pronuncia costituzionale
- Il giudice dell'udienza preliminare che pronuncia il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 deve motivare quale specifica causa di proscioglimento ha ritenuto applicabile e non può limitarsi a recepire un'intesa generica delle parti
- Non è ammesso che le parti si accordino per "escludere" un reato al fine di ottenere una sentenza con contenuto pattizio; il proscioglimento è un atto giurisdizionale autonomo e il giudice deve valutare la sussistenza della minima probabilità a carico dell'imputato
- Distinguere sempre tra sentenza di patteggiamento (art. 444), che presuppone colpevolezza e accordo sulle conseguenze, e la sentenza di non luogo a procedere (art. 129/425), che concerne valutazioni sulla prova e sulla rilevanza penale
- Quando la mancanza del titolo di guida deriva da provvedimento amministrativo non collegato a una misura di prevenzione, la fattispecie punita dall'art. 73 d.lgs. 159/2011 può non trovare applicazione per effetto della giurisprudenza costituzionale; occorre verificare documenti e motivazioni amministrative
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