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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2228/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a due motivi. Primo motivo: violazione dell'art. 601, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 42, comma 2 c.p.p. e agli artt. 41, comma 3 e 127 c.p.p.; il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha deciso de plano nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione senza fissare udienza camerale e senza garantire il contraddittorio, determinando la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 41, comma 3 e 127 c.p.p. Secondo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 37, comma 2, 42, comma 2 e 438, commi 5 e 5-bis c.p.p.; censura la declaratoria di efficacia di tutti gli atti compiuti dal giudice ricusato fino all'ammissione del giudizio abbreviato, sostenendo che alcuni provvedimenti (es. ammissione o diniego di riti alternativi condizionato a perizia) perdono efficacia ex lege per effetto della ricusazione e che la Corte non ha considerato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 37207/2020) che affronta la conservazione/decadenza di efficacia degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio ex art. 42, comma 2 c.p.p., aveva provveduto de plano violando il dovere di fissare udienza camerale e garantire il contraddittorio (violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.). Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, perché proceda ai sensi dell'art. 42, comma 2 c.p.p., previa fissazione dell'udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.p., comma 2

    art. 42, comma 2, codice di procedura penale

    La Corte deve valutare, nel giudizio di rinvio dopo accoglimento della ricusazione, quali atti del giudice ricusato conservano efficacia; tale valutazione è di merito e richiede l'instaurazione del contraddittorio mediante udienza camerale.

  • art. 41 c.p.p., comma 3

    art. 41, comma 3, codice di procedura penale

    Fa parte integrante dell'iter decisionale sul merito della ricusazione la declaratoria circa la conservazione di efficacia degli atti; tale pronuncia rientra nell'ambito dell'attività giurisdizionale che deve essere esercitata garantendo il contraddittorio.

  • art. 127 c.p.p.

    art. 127, codice di procedura penale

    Rilevato in relazione alla necessità di rispetto dei diritti difensivi e delle garanzie processuali nel procedimento incidentale di ricusazione, in particolare rispetto al contraddittorio.

  • art. 601 c.p.p., comma 1, lett. c)

    art. 601, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alle modalità del giudizio di rinvio: il vizio denunciato riguarda la violazione delle norme che impongono il contraddittorio nella decisione di efficacia degli atti.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Norme sui motivi di cassazione per vizio di motivazione e mancata applicazione/errata applicazione di norme; il ricorrente le invoca per censurare la declaratoria di efficacia degli atti, ma la Corte ha assorbito questo motivo dopo aver accolto il primo.

  • art. 37 c.p.p., comma 2

    art. 37, comma 2, codice di procedura penale

    Riferito in relazione alle regole sul rito abbreviato e sugli effetti di provvedimenti che incidono sul merito; utile per valutare la rilevanza processuale di atti compiuti dal giudice poi ricusato.

  • art. 438 c.p.p., commi 5 e 5-bis

    art. 438, commi 5 e 5-bis, codice di procedura penale

    Norme richiamate in relazione alla disciplina delle decisioni sui riti alternativi e sugli effetti di provvedimenti condizionati (es. ammissione condizionata a perizia); la Corte ha considerato la questione ma ha ritenuto prioritaria la violazione procedurale relativa al contraddittorio.

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    Richiamato per il principio che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello deve procedere con la tutela del contraddittorio (obbligo di fissare udienza camerale); la decisione adottata de plano è stata ritenuta viziata per violazione di questa norma.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 37207/2020 (Gerbino)

    sentenza delle Sezioni Unite n. 37207 del 16 luglio 2020

    La sentenza ricostruisce il procedimento incidentale attivato dall'istanza di ricusazione e afferma che la decisione sulla ricusazione e la declaratoria sulla conservazione dell'efficacia degli atti rientrano nell'ambito giurisdizionale dell'incidente e devono essere adottate con le garanzie del contraddittorio; può verificarsi che le due pronunce avvengano in momenti diversi ma entrambe richiedono la tutela difensiva.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione accoglie una ricusazione e dispone la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 42, comma 2 c.p.p., la Corte d'appello chiamata a decidere deve fissare udienza camerale e garantire il contraddittorio tra le parti prima di dichiarare quali atti del giudice ricusato conservano efficacia.
  • La declaratoria sulla conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato è parte del procedimento incidentale e richiede valutazioni di merito che non possono essere decise de plano senza udienza; l'omissione del contraddittorio comporta annullamento dell'atto per vizio procedurale.
  • Anche se la dichiarazione di ricusazione e la decisione sulla conservazione di efficacia possono intervenire in momenti diversi, entrambe le fasi restano soggette al diritto delle parti a essere sentite e a partecipare nel contraddittorio.
  • Se la Corte territoriale decide senza udienza camerale, la decisione è esposta a censura in Cassazione e può essere annullata senza rinvio, con ordine di nuovo esame da parte di diversa composizione.
  • Nelle ipotesi in cui l'efficacia di provvedimenti che incidono sul merito (es. ammissione/rigetto di riti alternativi condizionati a perizia) possa essere compromessa dalla parzialità del giudice poi ricusato, va valutata la loro efficacia nell'ambito del contraddittorio del giudizio di rinvio, tenendo conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

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