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Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Bergamo di archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato irregolarmente in Italia come minore straniero non accompagnato e divenuto maggiorenne, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età. La Questura aveva previamente notificato il preavviso di rigetto, rilevando il difetto di un idoneo affidamento e del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, richiesto dall'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, e aveva poi archiviato l'istanza per mancata integrazione della documentazione richiesta. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 32, commi 1 e 1-bis, e 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 8 CEDU e l'eccesso di potere in relazione all'affidamento ai servizi sociali, all'integrazione lavorativa e sociale e all'affievolimento dei rapporti con il Paese di origine. Ha sostenuto, in particolare, di rientrare nella categoria dei minori comunque affidati ai sensi dell'art. 32, comma 1, con conseguente inapplicabilità del comma 1-ter e insussistenza della necessità del parere del Comitato. In subordine, ha affermato che il parere fosse meramente endoprocedimentale e non vincolante, che la Questura potesse acquisirlo direttamente e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare i contratti di lavoro, il reddito, la conoscenza della lingua italiana, l'assenza di precedenti e il percorso di integrazione. Il TAR ha rilevato che dagli atti non risultava dimostrato l'affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983, né la sottoposizione a tutela, né l'acquisizione del parere positivo del Comitato competente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, come novellato dall'art. 4-bis del d.l. n. 20/2023, non essendo provati i presupposti che avrebbero consentito di prescindere dal parere favorevole del Comitato per i minori stranieri. Ha inoltre affermato che l'onere di richiedere tale parere grava, in difetto di iniziativa di altri soggetti, sull'ex minore straniero non accompagnato: è questi a conoscere il titolo di soggiorno richiesto, a trarre direttamente vantaggio dal parere e a disporre della documentazione necessaria, sicché l'omissione non può essere imputata alla Questura. La domanda non può formalmente essere presentata soltanto dall'interessato, ma, se altri non vi provvedono, l'inerzia ricade su quest'ultimo secondo un principio di autoresponsabilità. Il Collegio ha aggiunto che, anche ipotizzando un potere discrezionale della Questura di rilasciare il permesso annuale in assenza dei presupposti indicati, il diniego sarebbe comunque legittimo per le carenze riscontrate nel percorso di integrazione e nella stabilità abitativa: ingresso in Italia poco prima della maggiore età, frequenza limitata di un corso di pre-alfabetizzazione e ospitalità di durata molto breve. La condotta successiva al compimento della maggiore età non è stata ritenuta valutabile ai fini di un permesso riferito alla situazione esistente al raggiungimento della maggiore età. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Disciplina il rilascio del permesso di soggiorno agli ex minori stranieri non accompagnati; il giudice ha esaminato la dedotta riconducibilità del ricorrente alla categoria dei minori comunque affidati.

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Richiede, per le ipotesi considerate dalla norma, il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri ai fini del rilascio del permesso dopo il raggiungimento della maggiore età.

  • art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998

    La sua applicabilità è stata contestata dal ricorrente; il TAR ha ritenuto non provati i presupposti per prescindere dal parere previsto dalla disciplina vigente.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel procedimento relativo al permesso di soggiorno.

  • art. 33 d.lgs. 286/1998

    Individua il Comitato per i minori stranieri, oggi operante secondo l'assetto organizzativo richiamato dal giudice.

  • art. 14-bis d.P.R. 394/1999

    Il giudice ne ricava che, in difetto di iniziativa di altri soggetti, l'onere di richiedere il parere e di trasmettere la documentazione utile grava sull'ex minore straniero interessato.

  • art. 2 legge 184/1983

    Richiamato quale parametro dell'affidamento rilevante per verificare se ricorrano condizioni idonee a escludere la necessità del parere.

  • art. 4-bis d.l. 20/2023

    Ha novellato l'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, incidendo sulla disciplina applicabile agli ex minori stranieri non accompagnati.

  • d.P.R. 231/2023

    Richiamato per l'attuale collocazione istituzionale delle competenze relative al parere sui minori stranieri.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione alla vita privata e all'integrazione, ma ritenuto non idoneo a superare la mancanza dei presupposti documentali e del parere richiesto.

Massime di principio

  • Per la conversione del permesso di soggiorno dell'ex minore straniero non accompagnato dopo il raggiungimento della maggiore età, la necessità del parere favorevole del Comitato competente viene meno solo quando siano dimostrati i presupposti normativi alternativi, tra cui l'affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 o la sottoposizione a tutela; la mera presa in carico dai servizi sociali non è di per sé sufficiente se non risulta qualificata secondo tali presupposti.
  • In assenza di un'iniziativa di altri soggetti, l'onere di richiedere il parere favorevole previsto per il rilascio del permesso dopo la maggiore età grava sull'ex minore straniero interessato, secondo un principio di autoresponsabilità, poiché egli individua il titolo di soggiorno richiesto, trae beneficio dal parere e dispone della documentazione relativa al proprio percorso di integrazione.
  • La Questura non è tenuta a ricercare autonomamente i documenti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno né, in luogo dell'interessato, ad attivare il procedimento per l'acquisizione del parere richiesto; l'eventuale omissione dell'interessato non può quindi essere imputata all'Amministrazione.
  • Anche quando l'Amministrazione disponga di margini discrezionali nella valutazione della posizione dell'ex minore straniero, il rilascio del permesso può essere negato sulla base di carenze documentate riferite alla situazione esistente al compimento della maggiore età, quali la limitata integrazione linguistica e sociale o l'assenza di una stabile sistemazione abitativa.
  • Ai fini della valutazione del permesso collegato alla condizione dell'interessato al raggiungimento della maggiore età, la condotta e gli elementi di integrazione successivi a tale momento non possono essere utilizzati per dimostrare retroattivamente la sussistenza dei presupposti richiesti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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