Cassazione Penale, Sentenza n. 23884/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 12/09/2023 che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte d'appello del 06/02/2018 (irrevocabile il 10/09/2019). Lamentava che la Corte territoriale avesse applicato i limiti edittali piu' sfavorevoli introdotti dalla legge 27/05/2015 n.69 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., ritenendo la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso 'in permanenza attuale' e fissando il momento consumativo alla pronuncia della sentenza di primo grado (23/02/2016). Il ricorrente chiedeva che il giudice dell'esecuzione verificasse concretamente la cessazione della permanenza, sostenendo che la sua partecipazione fosse cessata nel 2012, quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge n.69/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la questione circa la determinazione del momento finale della partecipazione fosse gia' stata trattata e decisa in sede di cognizione dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto la contestazione 'aperta' e applicato la nuova cornice edittale. In sede esecutiva non e' consentito modificare la data del fatto accertata con sentenza passata in giudicato; pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva riformare quella determinazione. La Corte ha richiamato precedenti della stessa Sezione a supporto del principio.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Rilevato nel quadro delle doglianze sul calcolo della pena; la Corte ha ritenuto che la determinazione della cornice edittale e del momento consumativo, accertati in sede di cognizione, non possano essere modificati in sede esecutiva.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Cassazione conferma i limiti di intervento del giudice esecutivo quando la questione e' gia' stata decisa in sede di cognizione.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto applicabile la piu' grave cornice sanzionatoria introdotta dalla legge n.69/2015 quando la contestazione e' formulata in modo 'aperto' e la partecipazione e' stata ritenuta permanente fino al momento di condanna in primo grado.
legge 27 maggio 2015, n. 69
Ha introdotto limiti edittali piu' severi per l'art. 416-bis; la sua applicazione dipende dal momento di cessazione della condotta: se la partecipazione e' stata accertata come perdurante fino a data successiva all'entrata in vigore della legge, la nuova disciplina si applica.
giurisprudenza citata (Sez.1 n.43268/2018, Sez.1 n.25219/2021 e altri precedenti)
La Cassazione ha richiamato precedenti che sanciscono il principio per cui in sede esecutiva non e' consentito modificare il tempus commisi delicti accertato con sentenza passata in giudicato, anche quando l'imputazione non indicava una data precisa e la contestazione era 'aperta'.
Massime di principio
- In sede esecutiva il giudice non puo' sostanzialmente riesaminare fatti o determinazioni gia' decise con sentenza passata in giudicato; questioni sulla datazione del reato vanno, di regola, sollevate in sede di cognizione e di impugnazione.
- Se l'imputazione dell'art. 416-bis e' formulata in termini 'aperti' (senza data finale precisa) e il giudice di merito accerta la permanenza della partecipazione fino a momento successivo all'entrata in vigore di norme piu' sfavorevoli, quelle norme possono essere applicate.
- Il ricorrente che voglia evitare l'applicazione di una norma piu' severa deve provare (e far valere tempestivamente in sede di merito) la cessazione della partecipazione antecedente all'entrata in vigore della nuova legge; tale prova e' questione di merito, non riapribile in esecuzione se gia' decisa.
- Il potere del giudice dell'esecuzione di valutare effetti favorevoli per il condannato non si estende a riformare accertamenti di fatto definitivi; il sindacato e' ammesso solo nei limiti strettamente consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata.
- Chi intende contestare la qualificazione temporale di una condotta associativa contestata in forma aperta deve specificamente impugnare le decisioni di merito che hanno fissato il momento consumativo, altrimenti la questione si considera preclusa in sede esecutiva.
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