Cassazione Civile, Ordinanza n. 30801/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia non riguarda il merito fiscale, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 20369/2020. Gli eredi del contribuente hanno chiesto la correzione di tre indicazioni contenute nel provvedimento: l'esatta individuazione della sentenza impugnata, l'esatta individuazione della parte controricorrente e il soggetto destinatario della condanna alle spese. In particolare, nel dispositivo dell'ordinanza erano stati riportati dati non corrispondenti alla motivazione: era stato indicato un numero di sentenza diverso da quello effettivamente impugnato, era stato nominato come controricorrente un singolo erede invece degli eredi nella loro qualità, e, quanto alle spese, era stato erroneamente indicato il Comune di Pozzuoli invece degli eredi. La Corte ha ritenuto che si trattasse di un errore materiale emendabile, perché il contrasto tra motivazione e dispositivo non incideva sul contenuto sostanziale della decisione, già chiaramente desumibile dal complesso del provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto che nell'ordinanza n. 20369/2020: il riferimento alla parte controricorrente sia corretto nei sensi indicati, sostituendo il nominativo erroneo con quello degli eredi di Giuseppe Antonio De Giorgi; l'indicazione del numero della sentenza impugnata sia emendata con il numero corretto; e il destinatario della liquidazione delle spese sia corretto, sostituendo il Comune di Pozzuoli con gli eredi del contribuente. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Non sono state poste spese per il presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Consente la correzione dell'errore materiale quando vi sia un difetto di corrispondenza tra il contenuto del provvedimento e la sua espressione testuale, senza incidere sulla portata decisoria sostanziale.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato come base procedurale per la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.
Cass. n. 12187/2020
Richiamata come precedente a supporto del principio per cui l'errore sul destinatario delle spese, se non altera la conoscibilità della decisione, integra un errore materiale correggibile.
Cass. n. 21213/2013
Richiamata per escludere la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammessa quando il testo del provvedimento presenti un difetto di corrispondenza tra motivazione e dispositivo, purché la decisione resti comunque intelligibile nel suo contenuto sostanziale.
- L'erronea indicazione del destinatario della condanna alle spese non integra, di per sé, un vizio della decisione se dal complesso dell'atto è chiaro il reale contenuto della statuizione; in tal caso l'errore è emendabile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice non modifica la volontà decisoria, ma ne rettifica l'espressione testuale per renderla conforme al provvedimento effettivamente deliberato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →