Cassazione Civile, Ordinanza n. 19774/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente consortile)
La controversia
Un consorzio di bonifica aveva notificato una cartella di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2007 e 2008 a una società agricola proprietaria dei terreni. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo che, in assenza di piano di classifica e di perimetro di contribuenza, spettasse al consorzio provare l’esistenza di un beneficio specifico per i fondi del contribuente e che tale prova non fosse stata fornita. In cassazione il consorzio ha sostenuto: 1) la forza del precedente giudicato di legittimità tra le stesse parti relativo ad annualità anteriori, nel quale era stato affermato che, in presenza di immobili inclusi nel perimetro consortile e di atti amministrativi approvativi della ripartizione, il contribuente che contesti la pretesa deve provare l’insussistenza del beneficio; 2) la violazione degli artt. 2645, 2645-ter e 2697 c.c. e dell’art. 111 Cost., per non avere la CTR applicato l’inversione dell’onere probatorio derivante dalla trascrizione dell’atto di perimetrazione del comprensorio e dalla delibera regionale che approvava i criteri di riparto delle spese consortili, documenti non contestati dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del consorzio. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per omessa notifica iniziale ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché il contraddittorio era stato poi integrato. Nel merito, la Corte ha ribadito il principio per cui, quando l’immobile del contribuente è incluso nel comprensorio/perimetro di contribuenza e vi è un atto approvativo che individua i criteri di riparto o equiparabile a un piano di classifica, il vantaggio fondiario si presume e grava sul contribuente l’onere di provare che il fondo non riceve il beneficio specifico; solo in mancanza di tali atti, l’onere di provare il beneficio grava sul consorzio. La CTR, quindi, ha errato nell’imporre al consorzio la prova del vantaggio specifico nonostante la documentazione prodotta. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 860 c.c.
richiamato come base della presunzione del vantaggio fondiario e dell’obbligo di contribuzione nei consorzi di bonifica
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
richiamato insieme all’art. 860 c.c. quale fondamento dell’obbligo contributivo e della presunzione di beneficio
art. 24 l.r. Calabria 11/2003
richiamato per definire il piano di classifica come atto che individua i benefici e i parametri di quantificazione
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova tra consorzio e contribuente
art. 2645 c.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della valenza dell’atto trascritto di perimetrazione
art. 2645-ter c.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della rilevanza della documentazione trascritta
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo per denunciare la violazione del principio di motivazione/giusto processo
art. 331 c.p.c.
richiamato per affermare che l’integrazione del contraddittorio sana l’originaria mancata notifica ad altro litisconsorte processuale
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che le affermazioni di principio contenute in una precedente decisione possano formare giudicato
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ai contributi consortili, se l’immobile del contribuente è pacificamente incluso nel comprensorio/perimetro di contribuenza e vi è un piano di classifica o un atto amministrativo equivalente approvato, il vantaggio fondiario si presume e il contribuente che contesta la pretesa deve provare l’insussistenza del beneficio o la non corrispondenza alle indicazioni del piano.
- In assenza di piano di classifica o di atti equipollenti che individuino i benefici e i criteri di riparto, l’onere di dimostrare il concreto vantaggio derivante dalle opere di bonifica grava sul consorzio che pretende il contributo.
- Le affermazioni di principio rese dalla Corte in una precedente controversia non sono, di per sé, coperte da giudicato: il giudicato investe i fatti dedotti e accertati, non le enunciazioni astratte di diritto.
- L’originaria mancata notifica del ricorso per cassazione a uno soltanto dei resistenti non comporta inammissibilità se il contraddittorio viene successivamente integrato nei modi consentiti dall’art. 331 c.p.c.
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