Cassazione Penale, Sentenza n. 24344/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in riesame, aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorso censura: 1) l'utilizzabilità in Italia di chat decriptate e trasmesse tramite ordine europeo di indagine (O.I.E.), deducendo violazioni dell'art. 270 e 266 c.p.p., della Direttiva 2014/41/UE e del d.lgs. n.108/2017, per mancata acquisizione dei provvedimenti stranieri autorizzativi e per la presunta impossibilità per la difesa di verificare le modalità di acquisizione e decriptazione (compreso l'algoritmo), nonché per presunti contatti informali tra forze di polizia di più Stati che avrebbero reso irregolare la procedura; 2) violazione delle garanzie processuali e dei diritti della difesa (art.6 CEDU, art.24 e 111 Cost.), richiamando giurisprudenza CEDU e della Corte di giustizia; 3) vizio di motivazione sul pericolo di recidiva e sulla scelta della misura carceraria, sostenendo mancanza di concretezza e attualità del pericolo, la natura incensurata dell'imputato, e la possibilità di misure alternative o esecuzione della misura all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione sintetica: 1) sulla utilizzabilità delle chat via O.I.E. la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (n. 23755 e 23756 del 29/02/2024) e ha affermato che l'art.78 disp. att. c.p.p. non impone l'acquisizione dei provvedimenti stranieri autorizzativi per ammettere atti trasmessi dall'estero; la disciplina nazionale di recepimento (art.24 d.lgs. n.108/2017) vieta l'utilizzo solo quando le intercettazioni riguardano reati per i quali in Italia le intercettazioni non sono consentite, cosa non sussistente nel caso (reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza comunitaria (C-670/22 M.N.) e la giurisprudenza CEDU, sottolineando che le questioni sull'acquisizione della prova nel Paese di esecuzione sono di competenza di tale Stato e che la difesa aveva rimedi effettivi in Francia che non aveva utilizzato; le allegazioni difensive su irregolarità erano generiche e non probatorie. 2) sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale: la presenza di somme ingenti (e giustificazione assente), materiale per il confezionamento, e elementi che facevano ritenere lo smercio integrato giustificavano il pericolo di reiterazione e l'applicazione della custodia in carcere, escludendo l'idoneità dei domicili proposti. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Disciplina l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni acquisite in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che, nel caso di atti trasmessi tramite O.I.E., non sia obbligatoria l'acquisizione dei provvedimenti stranieri per valutarne l'utilizzabilità in Italia, secondo le Sezioni Unite richiamate.
Norma richiamata nella censura sulla disciplina delle attività investigative compiute all'estero; la Corte non ha ritenuto superata la possibilità di utilizzazione quando il reato è intercettabile anche in Italia.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di atti compiuti da autorità straniere: secondo le Sezioni Unite e la Corte, non richiede l'acquisizione dei provvedimenti stranieri autorizzativi per l'utilizzabilità degli atti trasmessi.
Direttiva 2014/41/UE (O.I.E.)
La Corte ha applicato i principi della cooperazione giudiziaria: l'autorità italiana può valutare l'ammissione della prova ricevuta tramite O.I.E., ma le questioni riguardanti la regolarità della raccolta all'estero sono di competenza dello Stato di esecuzione, salvo violazioni di diritti fondamentali che si ripercuotano sulla utilizzabilità.
Norma di attuazione che vieta l'utilizzo in Italia solo quando l'intercettazione è stata disposta per reati per i quali, secondo l'ordinamento interno, l'intercettazione non è consentita; nel caso la fattispecie era compatibile con l'intercettabilità in Italia.
Richiamato dalla difesa in ordine agli obblighi di trasparenza e accesso relativi a strumenti di cooperazione; la Corte ha ritenuto che le allegazioni difensive fossero generiche e non idonee a dimostrare violazioni rilevanti ai fini dell'ammissione della prova.
art. 275 cod. proc. pen. (e comma 3)
Disciplina le esigenze cautelari e la presunzione relativa di pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari alla luce degli elementi indiziari presenti.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa come parametro di garanzia del giusto processo; la Corte ha valutato che la difesa disponeva di rimedi effettivi nello Stato di esecuzione e che le censure non dimostravano violazioni tali da inibire l'utilizzo delle prove in Italia.
C-670/22 (Corte di Giustizia, 30/04/2024, M.N.)
La Corte di cassazione ha richiamato il principio che l'autorità di emissione non può sindacare la regolarità del procedimento con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove; ciò limita le contestazioni davanti al giudice italiano.
Decisione Corte EDU (24/09/2024, A.L. e E.J. c. Francia) e Grande Camera (26/09/2023 richiamata dalla difesa)
Richiamate in tema di garanzie e possibilità per gli interessati di contestare la raccolta e la trasmissione delle prove nello Stato di emissione; la Corte ha osservato che la difesa non aveva fatto valere efficacemente i rimedi disponibili all'estero.
decreto interministeriale 6 ottobre 2022
Richiamato dalla difesa come riferimento operativo per procedure di cooperazione e decriptazione; la Corte non ha ritenuto le allegazioni sufficienti a dimostrare illegittimità nella fattispecie.
Massime di principio
- Le prove trasmesse mediante ordine europeo di indagine possono essere utilizzate dal giudice italiano anche senza che siano prodotti in Italia i provvedimenti autorizzativi stranieri, salvo che risulti che l'intercettazione concerne reati per i quali in Italia l'intercettazione non sarebbe consentita.
- Le contestazioni sulle modalità di acquisizione e raccolta delle prove nello Stato di esecuzione dell'O.I.E. sono, in via generale, di competenza di quello Stato; l'interessato deve utilizzare i rimedi offerti nello Stato di esecuzione per ottenere la documentazione e far valere eventuali violazioni.
- La parte che deduce violazioni di diritti fondamentali connesse alla raccolta di prove all'estero ha l'onere di allegare e provare elementi concreti e specifici: allegazioni generiche non sono sufficienti a escludere l'utilizzabilità delle prove in Italia.
- Se l'O.I.E. riguarda prove raccolte per reati per i quali l'ordinamento italiano consente le intercettazioni, l'art.24 d.lgs. n.108/2017 non impedisce l'utilizzo di tali prove in Italia salvo dimostrazione contraria.
- Sulle operazioni di decriptazione condotte all'estero, la difesa dovrebbe chiedere e ottenere in sede di esecuzione (Stato di emissione) l'accesso alla documentazione tecnica e ai rimedi disponibili; solo violazioni gravi e provate possono incidere sull'utilizzabilità in Italia.
- In ordine alle misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con dati concreti e specifici agli atti; il giudice può fondare la custodia su elementi indiziari significativi quali sequestri di ingenti somme, materiale per il confezionamento e condotte compatibili con lo spaccio.
- Proposte di misure alternative all'estero o piani di esecuzione della misura fuori dal territorio italiano richiedono idonea dimostrazione di concrete garanzie e coordinamento con le autorità straniere; senza ciò il giudice può ritenere inidonei i domicili proposti.
- Per efficace impugnazione in casi analoghi, la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere al giudice italiano l'acquisizione di tutta la documentazione disponibile, promuovere i rimedi nello Stato di esecuzione e fornire elementi probatori specifici circa eventuali comunicazioni informali tra forze di polizia o irregolarità tecniche.
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