Cassazione Penale, Sentenza n. 18836/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di diffamazione commessa mediante stampa on-line il 4 marzo 2016. Il ricorrente deduce quattro motivi: (1) violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 c.p. e 530 c.p.p. e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica (difetto di continenza); (2) analoga censura insistendo che l'articolo era giornalismo d'inchiesta quindi meritevole di maggiore tolleranza; (3) vizio nella valutazione e applicazione della recidiva (art. 99, 132, 133 c.p. e art. 27 Cost.); (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis, 132, 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e/o generici i primi due motivi: il diritto di critica esclude la punibilità solo se sussiste la continenza nella forma espressiva; nel caso di specie l'uso di espressioni come "Questi quattro mariuoli... Ladri! Perché è logico che sei un'azienda, devi pagare la tangente..." ha ecceduto i limiti della critica, risultando un attacco personale e gratuito privo di agganci fattuali verificabili. I motivi sulla recidiva e sulle attenuanti sono stati ritenuti generici o non ammissibili in Cassazione: la Corte di merito ha motivato l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale evidenziando precedenti che denotano persistenza e inclinazione a delinquere e ha correttamente rigettato le attenuanti generiche per carenza di elementi positivi. Esito pratico: il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in Euro 4.054,00 oltre accessori). La condanna di merito (multa di Euro 1.000,00 e risarcimento danni alle parti civili) resta confermata.
Norme richiamate
Costituzione, art. 21
Riconosciuto come principio generale della libera manifestazione del pensiero; la Corte richiama però che il diritto di critica è limitato dalla continenza nelle forme espressive e non autorizza attacchi gratuiti alla reputazione altrui.
Codice penale, art. 51 (scriminanti)
La Corte considera il diritto di critica potenzialmente scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., ma spiega che la scriminante opera solo se la critica rispetta il requisito della continenza nelle modalità espressive.
Codice penale, art. 595 (diffamazione)
Norma sostanziale del reato contestato; la Corte conferma che le espressioni utilizzate rientrano nella fattispecie diffamatoria e non sono coperte dalla scriminante del diritto di critica.
Codice di procedura penale, art. 530
Richiamato fra le norme invocate riguardo al vizio di motivazione e ai mezzi di impugnazione; la Corte ritiene le censure non fondate per carenza di specificità o per correttezza della motivazione di merito.
Codice penale, art. 62-bis (attenuanti generiche)
La Corte ricorda che la richiesta di attenuanti generiche deve indicare fatti concreti: in mancanza l'onere di motivazione del diniego è assolto dal richiamo all'assenza di elementi positivi giustificativi.
Codice penale, artt. 132 e 133 (determinazione della pena e criteri)
La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito secondo questi criteri; la Cassazione non riesamina la congruità della pena se sorretta da motivazione non arbitraria.
Codice penale, art. 99 (recidiva)
La Corte conferma che la recidiva può essere applicata quando i precedenti denotano una persistenza e consolidamento della determinazione criminosa; la motivazione di merito che evidenzia tali elementi è adeguata.
Disposizioni d'attuazione c.p.p., art. 173 (limiti di impugnazione)
Richiami procedurali limitanti l'ambito dei motivi di cassazione: il ricorso era formulato nei limiti ma alcuni profili sono stati ritenuti generici o non ammissibili in questa sede.
Massime di principio
- Il diritto di critica può costituire causa di giustificazione per la diffamazione solo se la forma espressiva rispetta il requisito della continenza: la valutazione riguarda il lessico, i termini e la modalità espositiva, non il contenuto sostanziale.
- Espressioni aspre, iperboliche o figurate sono ammesse se proporzionate e funzionali all'opinione; se assumono però carattere gratuito, gravemente offensivo o denigratorio senza agganci fattuali verificabili, non sono protette.
- Il fatto che un articolo sia di "giornalismo d'inchiesta" non esonera dall'esigenza di continenza: può ridurre l'onere di verifica delle fonti, ma non legittima attacchi personali privi di elementi fattuali.
- La recidiva può essere applicata quando i precedenti indicano una persistenza della determinazione criminosa; la Corte di merito ha ampia discrezionalità nel valutarne l'incidenza e la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione carente o illogica.
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere supportata da specifiche circostanze di fatto; in mancanza, il diniego può essere motivato richiamando l'assenza di elementi positivi.
- In cassazione le censure generiche o non punctuali sulla motivazione di merito sono spesso inammissibili: occorre spiegare concretamente il vizio logico-giuridico per poter ottenere l'esame di merito.
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