Cassazione Civile, Ordinanza n. 26256/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di liquidazione emesso per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Catania, con richiesta di imposta di registro in misura proporzionale per euro 19.646,00, mentre la parte contribuente sosteneva che il tributo fosse dovuto in misura fissa. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, e l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale ha però dichiarato inammissibile l’appello, ritenendolo tardivo per difetto di prova della tempestiva spedizione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo ha lamentato la violazione dell’art. 101 c.p.c. per avere il giudice d’appello rilevato d’ufficio la questione della tardività senza assegnare termine per il contraddittorio; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta e sul processo tributario, sostenendo che dalla documentazione prodotta risultava comunque la data di spedizione dell’atto di appello e quindi la tempestività della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il rilievo officioso della decadenza/tardività dell’appello non richiedesse l’attivazione del contraddittorio preventivo, trattandosi di verifica sulla sussistenza di una causa di decadenza espressamente prevista dalla legge e rilevabile d’ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la documentazione prodotta consentiva di identificare la data di spedizione dell’appello e che, nel processo tributario, l’avviso di ricevimento può assolvere alla funzione probatoria della ricevuta di spedizione quando rechi attestazione idonea dell’ufficio postale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per l’esame del merito della controversia.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio preventivo va assicurato per le questioni rilevate d’ufficio che non attengano a meri controlli processuali di decadenza espressamente previsti dalla legge; non era dunque necessario assegnare un termine alle parti sul rilievo di tardività dell’appello.
art. 327 c.p.c.
Nel processo tributario l’appello non può essere proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, salvo il caso di notifica della sentenza di primo grado.
art. 60 d. Lgs. n. 546 del 1992
Conferma l’applicabilità nel processo tributario del termine di decadenza per impugnare la sentenza oltre sei mesi dalla pubblicazione.
art. 22 d. Lgs. n. 546 del 1992
L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; il richiamo serve a fondare il potere del giudice di verificare officiosamente la tempestività dell’impugnazione.
art. 53 d. Lgs. n. 546 del 1992
L’appello nel processo tributario segue le forme previste per il ricorso e richiama, per il deposito, la disciplina dell’art. 22, compresa la rilevabilità officiosa delle inammissibilità.
artt. 149 c.p.c.
Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta, con necessità di prova della tempestiva spedizione dell’atto.
L. n. 890 del 1982
La prova della notificazione a mezzo posta può essere fornita anche tramite l’avviso di ricevimento, se reca attestazioni idonee dell’ufficio postale sulla data di spedizione.
artt. 16, 20, 38, 49, 51 d. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati come disciplina del processo tributario e delle notifiche degli atti di impugnazione; la Corte ne ricava che la tempestività va verificata in base alla prova della consegna all’ufficio postale entro il termine di decadenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti contro la sentenza di appello.
artt. 24 e 111 Cost.
Le notifiche processuali richiedono certezza pubblica, in quanto incidono su interessi di rango costituzionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tardività dell’impugnazione, quando dipende da un termine di decadenza previsto dalla legge, può essere rilevata d’ufficio dal giudice senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione.
- L’appello tributario è inammissibile se proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, salvo che la sentenza sia stata notificata.
- Quando la notificazione dell’impugnazione avviene direttamente a mezzo posta, la prova della tempestività può essere fornita anche tramite l’avviso di ricevimento, ma solo se esso reca attestazione postale idonea della data di spedizione; in mancanza, la mera indicazione manuale o dattilografica non basta.
- Se dalla documentazione prodotta emerge con certezza la consegna del plico all’ufficio postale entro il termine di impugnazione, non può dichiararsi l’inammissibilità per difetto di prova della spedizione.
- Le notificazioni processuali richiedono un grado elevato di certezza probatoria, poiché incidono sul diritto di difesa e sul principio del giusto processo.
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