Cassazione Penale, Sentenza n. 21911/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/08/2023 che ha applicato parzialmente la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p.: 1) censura per non aver riconosciuto la continuazione anche con l'evasione del 15/12/2018, commessa un giorno dopo altra evasione già ritenuta continuativa; 2) censura per aver computato aumenti in continuazione su reati per i quali, in sede di appello, era intervenuta sentenza di proscioglimento; 3) censura per errata determinazione della pena base e per mancata e illogica motivazione nella dosimetria degli aumenti (tra cui omissione di distinzione tra furto consumato e tentato); 4) censura per avere rigettato la continuazione rispetto ad altri reati (capi 1,2,3) limitandosi a valutare la distanza temporale senza esaminare gli altri indici sintomatici del medesimo disegno criminoso; 5) censura per aver computato la recidiva nonostante che in una sentenza fosse stata concessa l'attenuante generica equivalente alla recidiva (quest'ultimo motivo è stato ritenuto assorbito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (motivazione su più profili). Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo incongruo e omissivo: in particolare doveva valutare la vicinanza cronologica e l'omogeneità degli illeciti (per l'evasione del 15/12/2018), tenere conto dei proscioglimenti intervenuti in sede d'appello e procedere correttamente alla determinazione della pena base e degli aumenti per i reati posti in continuazione (scorporando le riunioni già operate in sede di cognizione e assumendo come pena base quella relativa al reato più grave come statuizione della cognizione). Per tutte queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo in diversa composizione per un rinnovato esame, conformemente ai principi richiamati nella decisione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona; la prova del medesimo disegno criminoso si desume da indici esteriori (distanza cronologica, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità, condizioni di tempo e di luogo) e richiede motivazione analitica sui singoli fatti
art. 624-bis cod. pen.
Norma incriminatrice citata per i reati di furto in abitazione e tentato furto aggravato; la decisione utilizza la qualificazione normativa per valutare l'omogeneità dei reati ai fini della continuazione
art. 625 cod. pen.
Prevede le aggravanti per il furto; rilevante per la quantificazione della pena e per distinguere i singoli reati nel calcolo della continuazione
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto, richiamata per la distinzione tra furti consumati e tentati nella valutazione della pena
art. 56 cod. pen.
Disposizione sul tentativo, significativa per la differenziazione del trattamento sanzionatorio tra reato consumato e tentato
art. 707 cod. pen.
Norma relativa al possesso di grimaldelli/chiavi alterate, richiamata tra le fattispecie oggetto di giudizio e di valutazione ai fini della continuazione
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato in relazione alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; contribuisce alla valutazione di omogeneità e alla ricostruzione del disegno criminoso
art. 385 cod. pen.
Norma sull'evasione, centrale nella controversia poiché due evasioni ravvicinate sono state valutate dall'interprete come potenzialmente riconducibili a medesimo disegno criminoso
art. 81 cod. pen.
Richiama il criterio di riunione e continuazione in sede di cognizione: la Corte richiama il principio che, quando in sede di cognizione reati siano già stati riuniti in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali riunioni, assumere come pena base quella determinata per il reato più grave nel giudizio di cognizione e solo quindi determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite
Massime di principio
- La continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) può essere riconosciuta solo dopo un'analitica valutazione degli indici esteriori del progetto criminoso (distanza temporale, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità, luogo e circostanze).
- Il giudice dell'esecuzione deve esaminare singolarmente ogni sentenza e ciascun fatto di reato richiesto in continuità; non può applicare la continuazione in modo apodittico basandosi solo sulla distanza temporale.
- Se in sede di cognizione alcuni reati erano già stati uniti in continuazione, il giudice esecutivo deve scorporare tali riunioni e assumere come pena base la pena determinata per il reato più grave nella sentenza di cognizione, quindi calcolare autonomamente gli aumenti per i reati satellite.
- Eventuali proscioglimenti intervenuti in sede d'appello devono essere considerati e non possono essere inclusi nel calcolo degli aumenti in continuazione.
- La motivazione della rideterminazione della pena deve essere specifica e giustificare la scelta della pena base e la misura degli aumenti, con attenzione alle differenze fra reato consumato e tentato e alle circostanze personali (es. attenuanti equivalenti alla recidiva).
- In caso di profili di vizio o di omessa valutazione analitica, la Corte annulla e rinvia il procedimento al giudice dell'esecuzione, che deve procedere a nuovo esame (anche in diversa composizione) rispettando i principi di diritto indicati.
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