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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31560/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, sostenendo che la pronuncia di illegittimità della norma di cui all'art. 7 del d.l. n. 341/2000 e gli effetti derivanti dalla decisione CEDU nel caso Scoppola/Italia rendono applicabile, anche retroattivamente, la rideterminazione della pena. D'Agostino contestava inoltre che la sua opzione per il rito ordinario fosse stata determinata dalla vigenza della disposizione poi dichiarata incostituzionale e quindi che anche nel suo caso dovesse trovare applicazione la sostituzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che non sussistono i presupposti per la sostituzione dell'ergastolo con anni trenta quando il condannato, pur avendo in precedenza chiesto il rito abbreviato, abbia poi revocato tale richiesta e sia stato giudicato con rito ordinario. Ha altresì richiamato un precedente della stessa Corte (Sez. I n. 15748/2014) e ha rilevato che l'illegittimità derivante dalla vicenda Scoppola si applica esclusivamente ai casi in cui la disciplina peggiorativa introdotta dal d.l. n. 341/2000 sia stata applicata a soggetti giudicati con rito abbreviato. Seguendo tali principi ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 341 del 2000

    pronunzia di illegittimità della norma di cui all'art.7 d.l. n.341 del 2000

    La Corte ha considerato che l'eventuale illegittimità della disciplina introdotta da questo intervento normativo produce effetti sostanziali solo con riferimento ai soggetti che sono stati giudicati con rito abbreviato e ai quali è stata applicata la disciplina peggiorativa; non si estende ai soggetti giudicati con rito ordinario.

  • art. 8 d.l. n. 341 del 24 novembre 2000

    avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 341 del 24 novembre 2000

    Riferimento alla facoltà di revoca della richiesta di rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che la revoca e la celebrazione del rito ordinario escludono l'applicabilità della tutela ricavabile dalla vicenda Scoppola.

  • art. 30, comma 1, lett. B) legge n. 479 del 1999

    art. 30, comma primo, lett. B), della legge n. 479 del 1999

    Norma di riferimento per l'accesso al rito abbreviato; richiamata per spiegare il quadro normativo cui si riferisce la valutazione sull'opzione per il rito abbreviato e le sue conseguenze.

  • Sentenza Corte EDU: Scoppola contro Italia

    La Corte ha interpretato la decisione CEDU come rilevante per dichiarare illegittima, in ambito interno, l'applicazione dell'ergastolo nei casi in cui la disciplina peggiorativa del d.l. 341/2000 sia stata applicata a processi celebrati con rito abbreviato; tale effetto non opera invece per i processi celebrati con rito ordinario.

  • Corte Cost. n. 2010 del 2013

    Corte Cost. n. 2010 del 2013

    Riferimento a pronunce costituzionali richiamate nel ricorso; la Corte di Cassazione non ha riconosciuto un'estensione retroattiva della decisione costituzionale che avrebbe favorito il ricorrente nel caso di celebrazione del rito ordinario.

  • Cassazione, Sez. I, n. 15748 del 21.1.2014

    Sez. I n. 15748 del 21.1.2014, rv 259417

    Precedente della stessa Corte che afferma il principio per cui la sostituzione della pena disposta alla luce di Scoppola non si applica ai casi in cui il condannato, pur avendo chiesto il rito abbreviato, abbia revocato tale richiesta e sia stato giudicato con rito ordinario.

Massime di principio

  • La possibilità di sostituire l'ergastolo con 30 anni per effetto della vicenda CEDU Scoppola riguarda, in termini consolidati dalla giurisprudenza, soltanto i casi nei quali la disciplina peggiorativa introdotta dal d.l. n. 341/2000 sia stata effettivamente applicata a procedimenti celebrati con rito abbreviato.
  • Se il ricorrente ha chiesto il rito abbreviato ma poi ha revocato tale richiesta e il processo si è celebrato con rito ordinario, non sono sussistenti i presupposti per ottenere la sostituzione dell'ergastolo ai sensi della giurisprudenza sul caso Scoppola.
  • La semplice affermazione che l'opzione per il rito ordinario sia stata "indotta" dalla vigenza di una norma poi dichiarata illegittima non è di per sé sufficiente a determinare l'estensione degli effetti della declaratoria di incostituzionalità o della pronuncia CEDU: è necessaria una concreta dimostrazione che la pena è stata determinata in modo irrimediabilmente collegato all'applicazione della disposizione illegittima.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la cronologia delle scelte processuali (richiesta e eventuale revoca del rito abbreviato), la tipologia di rito effettivamente celebrata e l'applicazione concreta della disciplina contestata al singolo caso.
  • I precedenti della Cassazione che affrontano la materia sono vincolanti ai fini di valutare l'ammissibilità della domanda di sostituzione della pena e vanno attentamente richiamati nella motivazione del giudice dell'esecuzione.

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