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Sentenza

Sentenza n. 10422/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento della nota del 24 aprile 2025 proveniente dalla “PEC Arruolamenti <arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it>” del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale - Divisione III Concorsi - Sezione II Concorsi, a firma del Direttore Primo Dirigente della Polizia Penitenziaria, prot. -OMISSIS-; - nonché della graduatoria di merito, approvata e pubblicata in data 12.05.2025 con decreto del DAP, con la quale i candidati sono stati dichiarati idonei e dalla quale la ricorrente è stata esclusa.

Giustizia amministrativa202506970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova fisica e graduatoria di merito conseguente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui era stata esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 2.568 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché la successiva graduatoria di merito, deducendo l'illegittimità della propria esclusione per mancato superamento della prova fisica. Il TAR, in sede cautelare, aveva accolto la domanda e ammesso la candidata con riserva alle successive fasi concorsuali, previa ripetizione della prova fisica. La candidata aveva poi superato la prova fisica nell'ottobre 2025, ma era stata successivamente dichiarata non idonea in sede di accertamenti psico-fisici. Avverso quest'ultima esclusione aveva proposto un distinto ricorso, iscritto a diverso numero di ruolo e fissato per la discussione cautelare nella medesima data della causa presente. Il Collegio ha quindi verificato d'ufficio la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso originario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l'ammissione con riserva e il superamento della prova fisica, la ricorrente è stata dichiarata non idonea negli accertamenti psico-fisici, con conseguente nuova esclusione dalla procedura concorsuale. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'originaria esclusione per mancato superamento della prova fisica, poiché anche l'eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe prodotto, allo stato, un'utilità concreta e attuale, essendo la candidata comunque esclusa per una distinta ragione. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 35 e 74 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Consente di definire con sentenza semplificata il ricorso quando risulti manifesta la sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 74 c.p.a.

    La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente una motivazione sintetica nelle sentenze rese in forma semplificata, mediante il riferimento al fatto o al diritto decisivo.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e deve essere concreto e attuale; se, per effetto di una sopravvenienza, l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non può più procurare al ricorrente un'utilità concreta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel giudizio relativo all'esclusione da una procedura concorsuale, l'ammissione con riserva e il successivo superamento della prova contestata non escludono la necessità di verificare le ulteriori vicende della procedura; una successiva esclusione per una distinta ragione può rendere improcedibile il ricorso originario, se priva di utilità concreta la decisione sulla prima esclusione.
  • Il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni il Collegio sulle sopravvenienze concorsuali rilevanti per verificare la persistenza dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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