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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11267/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto, nel marzo 2000, di quote del Fondo Cisalpino Attivo da parte di alcune investitrici. Le attrici hanno dedotto che la banca non avesse adempiuto ai propri obblighi informativi e che ciò le avesse indotte a sottoscrivere il prodotto in modo inconsapevole. In primo e secondo grado le domande sono state respinte: i giudici di merito hanno ritenuto provato che la banca avesse consegnato la documentazione sui rischi, acquisito informazioni sul profilo di rischio delle clienti, illustrato la natura del fondo e l’andamento dell’investimento, e che non fosse stata dimostrata l’inadeguatezza del prodotto rispetto al profilo dichiarato. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la descrizione del rischio fosse carente, che la loro propensione al rischio fosse in realtà bassa e che talune circostanze indicate dalla corte d’appello fossero inesatte; con un secondo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998, lamentando che il prodotto non fosse adeguato al profilo delle investitrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la regola della c.d. doppia conforme, poiché la decisione d’appello confermava quella di primo grado e la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non indicava ragioni di fatto diverse tra i due gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è deducibile, nel caso di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    In caso di decisione di appello che conferma la prima decisione, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.

  • art. 348-bis, u.c., c.p.c.

    La disciplina dell’inammissibilità opera nei casi di doppia conforme di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La regola della doppia conforme si applica ai giudizi d’appello introdotti nei termini indicati dalla norma e preclude il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono specificate le differenze tra le motivazioni di primo e secondo grado.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998

    La Corte ne richiama la dedotta violazione, ma non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è ritenuta inammissibile in quanto diretta a riesaminare i fatti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado e il ricorrente non individua specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Sotto la veste formale della violazione di legge non è consentito proporre una rivalutazione del merito, delle prove o del convincimento del giudice di merito; il vizio di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la ricostruzione della fattispecie concreta.
  • La valutazione dell’attendibilità delle prove e della ricostruzione dei fatti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo i limiti propri dei vizi processuali o di motivazione deducibili nei modi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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