Cassazione Civile, Sentenza n. 8100/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia riguardava la cessazione di un contratto di affitto agrario per mancato pagamento dei canoni e la contestazione, da parte dell’azienda agricola affittuaria, di un’operazione di trasferimento immobiliare collegata al rapporto, ritenuta simulata e diretta ad aggirare il divieto di patto commissorio. Il Tribunale di Padova, Sezione specializzata agraria, aveva deciso la controversia; la Corte d’appello di Venezia, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 1° marzo 2018, ne aveva confermato la decisione. L’azienda ha proposto sei motivi di ricorso: i primi due denunciavano, rispettivamente, violazione dell’art. 426 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per la mancata acquisizione dei documenti allegati a una consulenza tecnica del pubblico ministero, comprese intercettazioni che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato un negozio in frode alla legge; il terzo censurava, ai sensi degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., il mancato sospendimento del processo in ragione di un altro giudizio civile; il quarto deduceva violazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 203 del 1982, lamentando l’omesso esame delle contestazioni sul mancato pagamento dei canoni e la mancata partecipazione delle organizzazioni sindacali alla formazione del contratto, oltre alla mancata determinazione di un canone equo; il quinto invocava l’art. 1414 c.c. per il mancato riconoscimento della simulazione, sostenendo che vi fosse un principio di prova scritta; il sesto denunciava violazione degli artt. 2744 e 1344 c.c., assumendo la nullità della compravendita per illiceità della causa connessa a un patto commissorio. La Corte d’appello aveva ritenuto l’operazione effettivamente voluta, inserita in un più ampio progetto di reperimento di liquidità, e aveva escluso che il prezzo contenuto dimostrasse il patto commissorio, potendo spiegarsi con la situazione economica dell’azienda.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché prospettavano richieste istruttorie esplorative, non dimostravano che i documenti non fossero nella disponibilità della parte entro il termine fissato ai sensi dell’art. 426 c.p.c. e non indicavano specificamente i pertinenti momenti processuali e le relative date. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva un riesame di circostanze processuali non esposte con precisione e relative a un diverso giudizio, nel quale l’eventuale patto commissorio avrebbe potuto essere accertato anche incidentalmente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la censura richiamava genericamente l’art. 115 c.p.c. e l’intera L. n. 203 del 1982, mentre le doglianze svolte nel corpo del motivo non erano sorrette da adeguata argomentazione. I motivi quinto e sesto sono stati respinti nella sostanza della censura e ritenuti inidonei a scalfire la motivazione di merito: la lettera d’intenti proveniva da un terzo e non costituiva principio di prova scritta dell’accordo simulatorio; inoltre, la ricostruzione della Corte d’appello, secondo cui l’operazione era effettivamente voluta e non risultava un rapporto di credito-debito tra acquirente e venditore tale da ricondurla a una vendita in funzione di garanzia, era logica e coerente. La Cassazione ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA. Non ha applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, rilevando l’esenzione del processo per la natura agraria della controversia.
Norme richiamate
art. 426 c.p.c.
Gli atti sarebbero, in tesi, rilevanti in quanto dimostrerebbero, in particolare le intercettazioni, la sussistenza di un negozio in frode alla legge posto in essere dal G. ed altri in danno dei D.. A prescindere da quanto si rileverà in seguito sugli ulteriori motivi di ricorso, deve qui rilevarsi che i primi due mezzi si dolgono del mancato accoglimento di richieste puramente esplorative della difesa dell’Azienda Agricola D., in quanto tendenti a dare ingresso ad atti che la parte non dimostra non essere stati, prima del termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 426 c.p.c., nella sua disponibilità, e tanto traspare anche dalla formulazione del primo motivo di ricorso, laddove, alle pagg. 15, 16 e 17, è tentato un ampliamento dei termini della parte che intendeva valersi della produzione documentale.
La mancata ammissione di documenti non è censurabile quando la parte non dimostri che essi non erano nella propria disponibilità prima del termine istruttorio fissato ai sensi dell’art. 426 c.p.c.; la richiesta di acquisizione non può avere carattere meramente esplorativo.
art. 295 c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile, richiedendosi in questa sede un riesame di circostanze processuali non esattamente esposte e riguardanti il processo asseritamente pregiudicante, ossia quello civile dinanzi il Tribunale di Padova, vertente, in parte, anche tra parti diverse da quelle in questa sede coinvolte e nella quale, peraltro, in astratto, l’accertamento di un eventuale patto commissorio poteva essere compiuto anche ai fini meramente incidentali.
La censura contro il mancato sospendimento del processo è inammissibile se non espone in modo specifico le circostanze del giudizio pregiudicante; la sospensione non può essere giustificata dalla sola pendenza di un diverso processo nel quale la questione rilevante possa essere accertata incidentalmente.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile, richiedendosi in questa sede un riesame di circostanze processuali non esattamente esposte e riguardanti il processo asseritamente pregiudicante, ossia quello civile dinanzi il Tribunale di Padova, vertente, in parte, anche tra parti diverse da quelle in questa sede coinvolte e nella quale, peraltro, in astratto, l’accertamento di un eventuale patto commissorio poteva essere compiuto anche ai fini meramente incidentali.
La doglianza relativa alla sospensione facoltativa richiede una specifica esposizione dei rapporti tra i giudizi; è inammissibile quando si limiti a invocare il processo asseritamente pregiudicante senza chiarirne puntualmente le circostanze rilevanti.
art. 115 c.p.c.
Il quarto mezzo è, nella sua stessa titolazione, privo di specificità, richiamando, al fine di dedurne la violazione o la falsa applicazione, l’art. 115 c.p.c. e l’intero disposto della L. n. 203 del 1982, salvo, poi, nel corpo del motivo, dedurre violazione della L. n. 203 del 1982, art. 45, per mancata partecipazione al procedimento di formazione del contratto di affitto agrario delle organizzazioni sindacali o, o anche in aggiunta, ma senza alcun adeguato corredo argomentativo, se non in termini di pura aspirazione ad una diversa decisione, la mancata stipula di un canone equo.
Il motivo che denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. deve individuare in modo specifico la censura e sostenerla con argomentazioni pertinenti; il richiamo generico alla norma, accompagnato da doglianze prive di adeguato corredo argomentativo, è inammissibile.
L. n. 203 del 1982, art. 45
Il quarto mezzo è, nella sua stessa titolazione, privo di specificità, richiamando, al fine di dedurne la violazione o la falsa applicazione, l’art. 115 c.p.c. e l’intero disposto della L. n. 203 del 1982, salvo, poi, nel corpo del motivo, dedurre violazione della L. n. 203 del 1982, art. 45, per mancata partecipazione al procedimento di formazione del contratto di affitto agrario delle organizzazioni sindacali o, o anche in aggiunta, ma senza alcun adeguato corredo argomentativo, se non in termini di pura aspirazione ad una diversa decisione, la mancata stipula di un canone equo.
La censura concernente la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla formazione del contratto agrario deve essere formulata in modo specifico e argomentato; nel caso esaminato, la deduzione generica e non adeguatamente sostenuta non consentiva lo scrutinio nel merito.
art. 1414 c.c.
La motivazione della Corte territoriale ha, inoltre, correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità in punto di prova dell’accordo simulatorio con riferimento ai contratti che devono concludersi in forma scritta (Cass. n. 7093 del 20/03/2017 Rv. 643528-01), affermando che nel caso di specie la lettera d’intenti non poteva, in quanto proveniente da un soggetto terzo, costituire principio di prova per iscritto.
Per provare la simulazione di un contratto soggetto a forma scritta, una lettera d’intenti proveniente da un terzo non costituisce principio di prova scritta dell’accordo simulatorio.
art. 2744 c.c.
Il motivo di ricorso specificamente dedicato alla violazione del divieto di patto commissorio pure non incrina il complessivo argomentare della Corte di appello, che ha pure preso in esame la figura della vendita con patto di retrovendita, per escluderne la ricorrenza nel caso in esame, non essendovi un rapporto di credito-debito tra il proprietario alienante e l’acquirente dei beni, in quanto la Investimenti Immobiliari S.r.l. non era il soggetto erogante il mutuo e ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 021042 del 11/09/2017 Rv. 645552-01): “Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418 c.c., comma 2. L’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata”.
Il divieto di patto commissorio rileva quando il trasferimento, pur presentato secondo uno schema negoziale tipico, realizza in concreto un finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia e volto a eludere il divieto; la verifica dipende dall’accertamento di fatto di indizi di anomalia, tra cui il rapporto di credito-debito, le difficoltà economiche del venditore-utilizzatore e la sproporzione tra valore del bene e corrispettivo. In mancanza di un rapporto di credito-debito tra alienante e acquirente, la motivazione che esclude la vendita in funzione di garanzia non è superata dalla mera diversa ricostruzione della parte.
art. 1344 c.c.
Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418 c.c., comma 2.
Il contratto di sale and lease back è in astratto valido, ma è nullo per illiceità della causa quando, in concreto, dissimuli un finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia e sia volto fraudolentemente ad aggirare il divieto di patto commissorio.
art. 1418, comma 2, c.c.
Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418 c.c., comma 2.
La nullità prevista dall’art. 1418, comma 2, c.c. consegue, in relazione all’art. 1344 c.c., all’illiceità della causa di un’operazione negoziale diretta fraudolentemente a eludere il divieto di patto commissorio.
art. 378 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
La norma è richiamata esclusivamente per indicare il deposito delle memorie; la sentenza non ne ricava un principio interpretativo sostanziale o processuale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La natura agraria della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In questa controversia agraria la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- La richiesta di ammissione di documenti non può essere utilizzata in modo esplorativo; chi ne contesta la mancata acquisizione deve dimostrare che i documenti non erano nella propria disponibilità entro il termine istruttorio fissato ai sensi dell’art. 426 c.p.c. e indicare specificamente i pertinenti momenti processuali.
- La censura relativa alla sospensione del processo per la pendenza di un altro giudizio deve esporre con precisione le circostanze del processo asseritamente pregiudicante; non è sufficiente invocare genericamente la connessione, soprattutto quando la questione possa essere accertata incidentalmente nell’altro giudizio.
- La prova dell’accordo simulatorio relativo a un contratto soggetto a forma scritta non può fondarsi, quale principio di prova scritta, su una lettera d’intenti proveniente da un soggetto terzo.
- Il sale and lease back è in astratto valido; la sua nullità per elusione del divieto di patto commissorio richiede l’accertamento concreto di una funzione di finanziamento assistita da vendita in garanzia e di elementi sintomatici di anomalia, tra cui il rapporto di credito-debito, le difficoltà economiche del venditore-utilizzatore e la sproporzione tra il valore del bene e il corrispettivo.
- L’accertamento del carattere fittizio di un’operazione contrattuale e della presenza degli indizi sintomatici di un patto commissorio costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione adeguata e corretta.
- I motivi di ricorso per cassazione devono individuare specificamente la violazione denunciata e sviluppare argomentazioni pertinenti; richiami normativi generici e aspirazioni a una diversa decisione non consentono l’esame della censura.
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